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- Territorio
PIANO REGOLATORE GENERALE
Adeguato al Decreto del
Dirigente Generale n° 1219 del 22.12.2005
pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006
Modificato
dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI
art. 1
Natura, contenuto e limiti
del regolamento edilizio
Il presente regolamento, parallelamente e in
continuità con le norme e le prescrizioni contenute negli altri elaborati del
P.R.G., disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia
nel territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo. Inoltre
visto quanto disposto dalla L. 1150 del
17/08/1942, e successive modifiche, dal Testo Unico delle Leggi
Sanitarie n° 1265 del 27/07/1934 e successive modifiche, e facendo riferimento
alle leggi in vigore, il presente regolamento detta norme sulle seguenti
materie:
la formazione, i compiti e il
funzionamento della Commissione Edilizia
Comunale;
la presentazione della
comunicazione o delle domande di concessione o autorizzazione per costruire,
trasformare e recuperare i fabbricati e la richiesta di punti fissi di linea e
di livello per le nuove costruzioni;
la compilazione dei progetti di
opere edilizie anche per quanto riguarda il numero, il tipo ed il contenuto
degli elaborati richiesti a corredo dei progetti, e la direzione dei lavori di
costruzione in armonia con le leggi in vigore;
le cautele da osservare a garanzia
della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie, per
l’occupazione del suolo pubblico ecc…..;
la vigilanza sull’esecuzione
dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti;
l’altezza minima e quella
massima dei fabbricati secondo le zone omogenee di cui al P.R.G.;
gli eventuali distacchi dai
fabbricati vicini e dal filo stradale;
l’ampiezza e il decoro di
elementi di arredo urbano e servizi ed impianti che interessano l’estetica
dell’edilizia urbana (tabelle stradali, mostre, affissi pubblicitari, impianti
igienici di uso pubblico, ecc……);
le norme igieniche da osservare
nella costruzione ai fini della salute pubblica e della salvaguardia
ambientale, le caratteristiche edilizie dei fabbricati e dei locali che ne
fanno parte, tra cui quelle igienico-sanitarie, tecnologiche e dimensionali e
quelle relative agli impianti e alla sicurezza nonché all’abbattimento delle
barriere architettoniche;
le particolari prescrizioni
costruttive da osservare in determinate zone e frazioni o lungo determinate vie
o piazze;
la recinzione e la manutenzione
di aree scoperte, parchi, giardini e di zone private interposte tra fabbricati,
strade e piazze pubbliche e da queste visibili;
l’apposizione e conservazione dei
numeri civici;
la lottizzazione delle aree
fabbricabili.
art. 2
Osservanza del Regolamento Edilizio
Chiunque privato cittadino o ente pubblico o
privato, intenda, nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove
costruzioni, ampliare, modificare, recuperare o demolire quelli esistenti
ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio o
intraprendere qualunque attività che comporti trasformazione urbanistica e/o
edilizia, deve sottostare alle norme e alle prescrizioni procedurali e tecniche
del presente regolamento e alla normativa statale e regionale vigente.
Le violazioni delle norme del presente regolamento sono soggette
alle conseguenze amministrative di cui agli articoli 871 e 872 del Codice Civile
CAPO
II
COMMISSIONE EDILIZIA
Attribuzioni della Commissione Edilizia
(*)
Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione
Edilizia Comunale
art.4
Composizione della
Commissione Edilizia
(*)
Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione
Edilizia Comunale
art.5
Indennità e rimborso spese
(*)Modificato
dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia
Comunale
art.6
Funzionamento della
Commissione Edilizia
(*)
Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione
Edilizia Comunale
CAPO III
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO
art.7
Interventi edilizi
diretti
In tutto il territorio comunale quando non
sono prescritti piani attuativi, piani di settore, e nei casi in cui è
espressamente fatto divieto, l’intervento diretto si attua attraverso il
rilascio della Concessione Edilizia salvo i casi previsti dalla L.R. 10 agosto
1985 n.37, per gli interventi in cui è sufficiente l’autorizzazione e la
comunicazione rilasciata dal Capo settore urbanistica (snellimento procedure
urbanistico-edilizie). Per le opere in cui è sufficiente l’autorizzazione
devono essere specificate le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
interventi e le relative destinazioni d’uso.
art.8
Deve considerarsi lottizzazione di terreno a scopo edilizio
qualsiasi iniziativa edilizia che ponga in essere la costruzione di edifici e
la predisposizione di opere di urbanizzazione ed attrezzature e servizi, in una
zona che ne sia priva, al fine di creare un nuovo aggregato funzionalmente
autonomo, almeno per le esigenze primarie, ma integrato morfologicamente,
socialmente e funzionalmente ai tessuti urbani limitrofi (se esistenti), e al
paesaggio naturale circostante.
La lottizzazione di un’area non è da intendersi come mero
frazionamento, bensì come intervento edilizio-urbanistico sui terreni
interessati, per i quali dovrà risolversi sia il problema degli insediamenti
che quello delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
Il piano di lottizzazione ha natura di strumento urbanistico di
attuazione del P.R.G.
Sono pertanto da evitare gli interventi lottizzatori che
interessino superfici di limitata estensione (per la dimensione minima delle
aree da lottizzare vedi N.T.A.).
La caratteristica delle lottizzazioni a scopo
edilizio non discende dall’esecuzione contemporanea di tutti
i manufatti che dovranno sorgere sul suolo in questione ma,
principalmente, del quale dovranno costituire parte integrante sia gli edifici
residenziali che gli impianti e le attrezzature di interesse collettivo e
pubblico, al fine di creare un insieme
armonico al suo interno e nel rapporto con il tessuto urbano circostante.
Ferme restando le
disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G.
tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura,
l’esecuzione delle lottizzazioni, laddove consentita e/o prescritta dal P.R.G.,
è soggetta alla presentazione del progetto al Sindaco ed è approvata con
Delibera del Consiglio Comunale previo parere dell’ufficio tecnico, della
Commissione edilizia nonché della Soprintendenza ai BB.CC.AA. se dovuto, e dell’ufficio del Genio Civile.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità delle
opere al progetto di lottizzazione presentato e sulla rispondenza, delle opere
eseguite, al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G., e alla legislazione vigente nonché sulla consistenza delle opere
eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa o
difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore
urbanistica diffida dall’iniziare o continuare i lavori rimanendo
impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge.
art.9
Opere soggette a Concessione Edilizia
Il proprietario o chi ne ha titolo deve
chiedere al Sindaco
Sono subordinate al rilascio della
Concessione Edilizia le opere ed i lavori di seguito elencati:
·
nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con
i metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di prefabbricazione
totale o parziale con esclusione di quelli previsti dall’art.5 della
L.R.n.37/85;
·
demolizione totale con contemporanea ricostruzione di manufatti
esistenti;
·
opere di ristrutturazione Edilizia ed urbanistica;
·
interventi di restauro e di risanamento conservativo secondo a
quanto previsto dall’art.20 della L.R.n.71/78 comma c) e d) relativamente agli
immobili vincolati ex Legge 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.;
·
installazione di attrezzature impianti produttivi industriali,
artigianali e agricoli;
·
costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature
·
realizzazione da parte di enti istituzionalmente competenti, di
impianti e attrezzature di interesse
generale, con esclusione delle opere pubbliche per i quali è prescritto il
rilascio dell’attestazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 154
della L.R. n° 25/1993;
·
realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
·
realizzazione di opere e costruzioni sotterranee interessanti il
suolo pubblico e privato;
·
installazione di capannoni, ponti e impianti tubolari e sospesi o
similari, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, qualora non
costituiscano pertinenze e/o impianti tecnologici a servizio di edifici già
esistenti;
·
interventi volti a mutare destinazione d’uso in singole unità
immobiliari e in unità immobiliari residenziali accompagnati dalla
realizzazione di opere edilizie;
·
opere e costruzioni relativi all’installazione di complessi turistici
complementari quali complessi ricettivi all’area aperta, campeggi, asili per
mobili destinati ad alloggi temporanei;
·
occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione
di merce a cielo libero, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli
delle leggi 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.;
·
opere di demolizioni di edifici o di unità immobiliari, rinterri e
scavi che non riguardino la coltivazioni di cave e torbiere, qualora
interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1497/39 e 1089/39 e
succ.mm.ii.;
·
opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di
edifici già esistenti, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle
leggi 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.
art.10
Opere per le quali è prescritta l’autorizzazione
L’autorizzazione sostituisce
·
frazionamenti di unità immobiliari
·
lottizzazioni
·
esecuzione anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione
in attuazione di strumenti esecutivi, nonché
l’installazione di impianti delle acque luride; opere di urbanizzazione
primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete
idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato)
·
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro
conservativo, così come definiti dall’art.20 lettera b) e c) della L.R.n.71/78
e secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. purché non
contrastanti con le norme vigenti;
·
opere costituenti pertinenza o impianti tecnologici a servizio di
edifici già esistenti;
·
impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso
abitativo (cabine balneari stagionali, ecc.... rif. circolare A.R.T.A. n.2/92
D.R.U.);
·
la realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di
cancelli e recinzioni, se di altezza non superiore a tre (3) metri;
·
realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di
muri di cinta o sostegno purché non superino l’altezza di m. 2,00 con
esclusione dei fondi rustici;
·
la posa in opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o
aperti al pubblico transito;
·
demolizioni;
·
coloriture, decorazioni di edifici e manufatti esistenti;
·
tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;
·
la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci
a cielo libero con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali
nell’ambito delle pertinenze dei lotti degli impianti produttivi;
·
l’escavazione di pozzi e le strutture ad essi connesse;
·
costruzioni di strade interpoderali o vicinali;
·
scavi e rinterri che non riguardano la coltivazione di cave o
torbiere;
·
costruzione di serre se finalizzata alla produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricoltura ecc.);
·
le opere esterne necessarie per adeguare gli esercizi pubblici
esistenti alle norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche;
·
l’apposizione, rimozione, modifica di corpi illuminanti, monumenti,
lapidi, statue, o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico, vetrine insegne
iscrizioni, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici,
recanti indicazioni a carattere privato, ai sensi del regolamento edilizio
vigente e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al D.L. n.507/93
e successive modifiche ed integrazioni;
·
gli allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell’acquedotto,
del gas, dell’energia elettrica, ecc.;
·
opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi di insediamenti
civili che non recapitino in pubbliche fognature;
·
l’abbattimento di alberi privati;
·
l’esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private
soggette a pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi,
con l’osservanza delle norme di tutela delle strade e ferma restando la
necessità dell’autorizzazione da parte degli enti proprietari per analoghi
lavori da eseguire nelle strade provinciali e statali;
·
la costruzione di passi carrabili su strade e piazze pubbliche e
private soggette a pubblico transito;
·
l’apposizione da parte di enti pubblici e di privati, di manufatti
mobili quali cabine, baracche, box, ecc... a carattere temporaneo o permanente;
·
chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati)
,
·
distributore di carburante e simili
·
edilizia funeraria: costruzione e modificazione di cappelle,
edicole e monumenti funerari in genere;
·
l’installazione di antenne ricetrasmittenti per l’erogazione del
servizio pubblico di telefonia radiomobile e di impianti per servizi similari,
dei sistemi e delle apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di
polizia.
art.11
Opere non soggette a
Concessione, autorizzazione o comunicazione
Non sono soggette a
Concessione, ad autorizzazione o comunicazione al Sindaco le seguenti opere:
·
manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a)
dell’art.20 della L.R.n.71/78 e secondo quanto previsto dall’art. 13 del
presente regolamento edilizio purché non contrastino con le leggi vigenti;
recinzioni di fondi
rustici;
strade poderali;
·
opere di giardinaggio, risanamento e sistemazione dei suoli
agricoli anche se occorrono strutture murarie;
·
costruzioni di serre purché non finalizzate alla produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);
·
cisterne interrate ed opere connesse;
·
opere di smaltimento delle acque piovane;
·
opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da
effettuarsi in zone agricole.
Ferme restando le
disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G.
tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura,
l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria non è soggetta ad atti
autorizzativi.
La realizzazione delle
opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del
committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di
“manutenzione ordinaria” ai sensi del presente articolo, sia per garantire il
rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle
opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi
provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra
quelle di manutenzione ordinaria o siano in contrasto con le norme
urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.
art.12
Manutenzione
ordinaria
Ferme restando le disposizioni e le
competenze previste dalla Legge n.1089/39, dalla Legge n.1497/39 e succ.mm.ii.,
e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono o non sono stati
inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel
rispetto dell’art.20 lettera a) della L.R.n.71/78, costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Quindi quelli che non apportano modifiche a quei caratteri degli
edifici , per cui era stata già rilasciata concessione. Tutte le opere di
manutenzione ordinaria devono, dunque, essere volte a mantenere o a riportare
gli edifici allo stato di decoro estetico e all’efficienza funzionale.
Per quanto riguarda gli impianti si precisa che “integrare
o mantenere in efficienza” significa
potenziare e mantenere la funzionalità di detti impianti ed eventualmente ,adeguarli alle norme CEI ed
UNI.
In particolare sono opere di manutenzione ordinaria:
OPERE EDILIZIE ESTERNE:
·
ricorsa del manto di copertura e della piccola orditura per i tetti
a falde, riparazioni di pluviali e grondaie nonché la sostituzione di parte degli
stessi, purché siano utilizzati materiali con caratteristiche formali e colori
uguali a quelli preesistenti;
·
riparazione di balconi e terrazzi (rappezzi);
·
riparazione e rifacimento, con materiali aventi le stesse
caratteristiche di quelle preesistenti, dei manti di copertura dei terrazzi e
della pavimentazione dei cortili, cavedi ecc…..
·
riparazione degli infissi e dei serramenti esterni, delle vetrine
dei negozi e delle porte di accesso, purché non siano mutate le caratteristiche
esteriori degli elementi preesistenti (materiali, sagoma, orditura, colori,
dimensioni delle porzioni apribili, ecc… cioè si collochino elementi in tutto
uguali a quelli preesistenti prima del degrado);
·
riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di
pavimentazione esistente;
·
riparazione delle recinzioni
e dei muri di sostegno esistenti.
OPERE EDILIZIE
INTERNE:
·
riparazione o sostituzione delle pavimentazioni;
·
rinnovo delle tinteggiature e degli infissi interni;
·
sostituzione di rivestimenti murari.
IMPIANTISTICA
·
riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all’interno
dei servizi esistenti;
·
riparazione o sostituzione parziale di impianti idraulici
igienico-sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici, di
riscaldamento, elettrici, di ventilazione, di fornitura del gas;
·
installazione di citofoni;
·
opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti o per adeguarli alle normali esigenze di servizio e alle
norme di sicurezza. In base all’art. 5 della Legge 308/92 e succ. mm.ii. l’installazione
di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di
aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi,
è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera, quindi
può essere assimilato alle opere di manutenzione ordinaria in quanto
“integrazione degli impianti tecnologici esistenti”
VERDE
·
manutenzione del verde privato esistente, con esclusione
dell’abbattimento di alberi ad alto fusto o di essenze pregiate.
Ferme restando le
disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G.
tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura,
l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria non è soggetta ad atti
autorizzativi.
La realizzazione delle
opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del
committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di
“manutenzione ordinaria” ai sensi del presente articolo, sia per garantire il
rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle
opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi
provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra
quelle di manutenzione ordinaria o siano in contrasto con le norme
urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.
art.13
Manutenzione
Straordinaria
Sono “interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o
sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli
edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e
le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d’uso”
(art.20 – b) della L.R. 27/12/1978 n° 71.
Gli interventi di
manutenzione straordinaria non devono costituire, a giudizio
dell’Amministrazione Comunale, un insieme sistematico di opere che possano
portare ad un organismo edilizio rinnovato sostanzialmente o diverso dal
precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo
insieme. Inoltre gli interventi in questione non devono comportare modifiche
della pendenza dei tetti, e dei caratteri dei materiali delle coperture nonché
della posizione delle aperture verso l’esterno.
Sono lavori di manutenzione straordinaria
gli interventi che riguardano:
·
il consolidamento delle strutture anche portanti delle costruzioni
stesse, quali muri di sostegno, architravi e solette e in generale strutture
verticali, nonché la sostituzione di parti limitate di strutture stesse;
·
le opere di modificazione parziale dell’asseto distributivo di
singole unità immobiliari;
·
l’installazione di nuovi impianti tecnologici;
·
le opere necessarie ad allestire nuovi servizi igienico-sanitari ed
a integrare gli impianti tecnologici
esistenti, anche aggiungendo nuove reti ed elementi agli impianti, ferme
restando le norme di sicurezza;
·
il ripristino delle facciate esterne, intonaco e tinteggiature, con
materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti con
l’esclusione degli stabili soggetti a vincolo monumentale (L.1089/39) per i
quali è sempre necessario il preventivo nulla osta da parte della
Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
·
la sostituzione degli
infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture
(manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi
decorativi in genere, purché vengano rispettate le caratteristiche di forma,
dimensione, colore, e, più in generale, la tipologia esistente;
·
la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi
esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché
l’intervento interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le
canalizzazioni sono a servizio;
·
la sostituzione delle recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno
con altri dello stesso tipo, forma, colore e materiale, di pertinenza degli
edifici;
·
la realizzazione dell’isolamento termico, esterno, ai sensi delle
vigenti leggi.
Nell’ambito delle costruzioni destinate ad
attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) sono da considerarsi
interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quelli elencati al comma
precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento
tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientrano in particolare la
realizzazione di:
·
cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;
·
sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello
stabilimento o nelle aree di pertinenza;
·
serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
·
sistema di pesatura;
·
garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all’esterno
dello stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi;
·
vasche di trattamento e di decantazione;
·
attrezzature per carico e scarico merci, nastri trasportatori,
elevatori e simili;
·
impianti di depurazione delle acque.
Nell’ambito delle aziende agricole e
zootecniche si considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la
realizzazione di:
·
impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei
sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa;
·
impianti di smaltimento dei rifiuti organici.
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.
1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le
disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non
sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o
sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria è soggetta al
rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.08.1985 n° 37.
E’ fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla
congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere
eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.,
e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel
caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle
opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o
dell’ U.O.A.E., diffida dall’iniziare o
continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai
sensi di legge.
art.14
Restauro
e Risanamento Conservativo
Sono interventi di
restauro e risanamento conservativo “quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio “ (art.20 – c) della L.R. n°
71/1978).
E’ importante non
confondere la sostituzione con il rinnovamento; rinnovare una struttura vuol dire ricostituirla nel suo
assetto originario, o al massimo rinsaldarla con elementi addizionali
(iniezioni di cemento, tiranti in acciaio, reti elettro-saldate, ecc…..)
Il tipo di intervento prevede:
il restauro e il
ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi distribuivi che definiscono
la tipologia e caratterizzano l’architettura dell’edificio mediante:
·
interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi
essenziali alla definizione del tipo edilizio quali i collegamenti verticali e
orizzontali (androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc...), il tipo di
copertura, la posizione dei muri principali, le quote dei solai, intervenendo
con materiali e tecniche tradizionali;
·
interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione
e i rapporti preesistenti fra unità Edilizia ed aree scoperte di pertinenza;
·
interventi di restauro e ripristino delle fronti interne ed
esterne;
·
la ricostruzione filologica dell’edificio o delle parti
eventualmente crollate e/o demolite; la conservazione o il ripristino degli
spazi liberi quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i
chiostri;
·
il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore
pregio per le caratteristiche
costruttive e decorative;
·
il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non
recuperabili, senza modificare la posizione o la quota delle murature portanti,
dei solai e delle volte, delle scale, del tetto;
·
le demolizioni delle superfetazioni incongrue con l’impianto
originario;
·
l’eventuale modificazione delle partizioni in unità d’uso diverse
da quelle in atto, con lo spostamento di tramezzature;
·
l’inserimento degli impianti
tecnologici (riscaldamento, condizionamento, impianto elettrico, idraulico
ecc…..) che non pregiudichi la stabilità delle strutture, oltre che degli
impianti igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti
precedenti;
·
l’inserimento di elementi accessori, per adattarla alle nuove
esigenze d’uso, quali ascensori, piccoli montacarichi, ecc…..
Ferme restando le
disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G.
tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione
dell’intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto ad
autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.08.1985 n° 37..
E’ fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla
congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere
eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.,
e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel
caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle
opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o
dell’ U.O.A.E., diffida dall’iniziare o
continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai
sensi di legge.
art.15
Ristrutturazione
Edilizia
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (art.20 – d)
della L.R. n° 71/78). Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica
e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, anche con la modifica delle caratteristiche
distributive del singolo alloggio o di più alloggi, nel rispetto delle
prescrizioni di zona”.
Costituiscono interventi di ristrutturazione
Edilizia:
·
la modifica dell’impianto strutturale esistente;
·
la modifica della tipologia della copertura;
·
la modifica della posizione dei livelli dei solai;
·
l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione delle forature esterne e
l’inserimento di nuovi balconi, prospettanti su pubbliche vie o piazze;
·
i lavori di demolizione con ricostruzione di parti di modesta entità
in relazione alla consistenza dell’edificio.
Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.
1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le
disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non
sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o
sono sottoposti a vincoli di altra natura, gli interventi di ristrutturazione
edilizia sono soggetti alla concessione edilizia ai sensi dell’art.36 della
L.R. n° 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla
congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere
eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.,
e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel
caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle
opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o
dell’ U.O.A.E., diffida dall’iniziare o
continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai
sensi di legge.
art.16
Ristrutturazione
Urbanistica
Sono “interventi di ristrutturazione
urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M.
n°1444/68, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi” (art.20
– e della L.R. n° 71/78)
art.17
Opere Interne
Alcune opere interne costituiscono, ai fini
degli atti autorizzativi richiesti per la loro esecuzione, una categoria a
parte.
In generale, secondo quanto disposto dall’art.9 della L.R.
10.08.1985 n° 37 e succ.mm.ii., non sono soggette a Concessione né ad
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche
della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti strade e piazze, né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non
modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell’art.
2 del
D.I. 02.04.1968 n.1444 (parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale
o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) rispettino le originarie caratteristiche
costruttive.
Le opere da realizzarsi su edifici vincolati ai sensi della Legge 01.06.1939
n.1089 e della Legge 29.06.1939 n.1497 e successive modifiche ed integrazioni o
secondo le prescrizioni del P.R.G. non possono rientrare in questa categoria.
“Non sono soggette ad autorizzazione le
opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti” .
Quindi è necessario che mediante dette
opere non si modifichino i rapporti ottimali di aerazione e illuminazione
preesistenti nonché le caratteristiche prescritte dalle norme degli strumenti
urbanistici-edilizi adottati (es: dimensione minima dei vani, altezze minime,
caratteristiche igieniche, ecc…).
Ciò premesso, sono opere interne:
·
rinforzo delle solette di calpestio anche con putrelle e reti
elettro-saldate a condizione che gli interventi non pregiudichino la sicurezza
delle strutture;
·
apertura e chiusura dei vani porta, sui tramezzi, per mettere in
comunicazione ambienti della stessa unità immobiliare;
·
costruzione di arredi fissi, piccole opere murarie, apertura e
chiusura di vani porta in pareti divisorie della stessa unità immobiliare;
·
spostamento (demolizione e ricostruzione) di tramezzi interni al
fine di ottenere una nuova distribuzione degli ambienti a condizione che non
sia mutato il numero di unità immobiliari;
·
chiusura di verande: “non è considerato aumento di superficie utile
o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di
verande o balconi con strutture precarie” (art. 9 della L.R. 10.08.1985 n° 37 e
succ.mm.ii.). Quindi la chiusura delle verande, pur non essendo un’ opera
interna, è considerata ai fini degli atti amministrativi richiesti, alla stessa
maniera delle opere interne a condizione che:
·
il balcone o la terrazza su cui realizzare la veranda non sia
prospiciente a spazi pubblici;
·
non venga demolita la parete di tompagnamento per la parte
prospiciente il balcone da chiudere a veranda.
La comunicazione al Sindaco ex art. 9 della L.R. n° 37/1985 e
succ.mm.ii., da presentarsi a firma del proprietario o aventi titolo deve
contenere oltre ai dati anagrafici e il domicilio di chi presenta la domanda,
nonché l’indicazione dell’immobile su cui eseguire le opere, la dichiarazione
da parte dello stesso che:
·
le opere da eseguire rispondono pienamente alle caratteristiche ed
alla casistica di cui all’art. 9 della L.R. n° 37/85 e succ.mm.ii.;
·
le opere eseguite saranno esattamente quelle descritte nella
relazione tecnica di accompagnamento alla domanda;
·
l’immobile non risulta vincolato ai sensi delle leggi n° 1089/39 e
1497/39 e succ. mm.ii., né dalle prescrizioni del piano regolatore vigente o da
altri vincoli.
Nella relazione tecnica di accompagnamento alla comunicazione, deve
essere specificato:
·
nome, cognome, e numero di iscrizione all’Albo del professionista
incaricato;
nome e cognome del committente
individuazione dell’immobile oggetto delle
opere
descrizione dettagliata dei lavori da
svolgere
attestazione che i lavori da svolgere non
comportano modifiche della sagoma della costruzione, non determinano aumento di
superficie utile, né del numero delle unità immobiliari, non comportano
mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, non recano pregiudizio alla
staticità dell’immobile, non alterano la struttura portante e rispettano le vigenti
norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
nel caso di immobili di cui all’art.2 –
lettera a) – del D.I. 1444/68, attestazione che i lavori da svolgere rispettano
le originarie caratteristiche costruttive.
Ferme restando le
disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le
aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G.
tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura,
le opere interne possono essere eseguite trasmettendo contestualmente
all’inizio dei lavori, una comunicazione a firma del proprietario o di aventi
titolo accompagnata da una relazione
tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione
Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle
opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi
provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino nella
categoria delle opere interne come definita dall’art.9 della L.R. n° 37/85 o in
contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.
art.18
Interventi relativi a pertinenze
“Sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art.817 del Codice
Civile)
Pertanto sono da considerarsi pertinenze le
cose poste in rapporto di subordinazione con altre preesistenti che pur
conservando la propria autonomia, ne migliorano l’utilizzazione o ne aumentano
la funzionalità e il decoro.
Possono quindi ragionevolmente considerarsi pertinenze le opere di
giardinaggio ad esclusivo servizio di
costruzioni residenziali già esistenti, quali autorimesse, verande, recinzioni
aventi l’altezza non superiore a m. 3,00, cortili e giardini si intendono
autorizzati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.
In tal caso, il richiedente può dar corso ai
lavori previa comunicazione al Sindaco.
Gli interventi per l’allestimento di
autorimesse al servizio di fabbricati residenziali già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, quando quelle preesistenti siano
carenti rispetto alla normativa urbanistica vigente, non sono assoggettati alle
norme relative indicate di seguito.
Qualora l’immobile sia soggetto a tutela, ai
sensi del successivo articolo, l’autorizzazione deve essere rilasciata in forma
esplicita.
Per quanto riguarda le insegne commerciali,
targhe professionali e simili trovano applicazione le disposizioni di cui al
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al Decreto Legislativo
n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Ferme
restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L.
1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le
competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state
incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli
di altra natura, gli interventi relativi a pertinenze ai sensi dell’art. 5
della L.R. n° 37/1985 sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal
Capo settore urbanistica previa acquisizione del parere igienico-sanitario,
fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme
vigenti.
art.19
interventi diversi o per
opere minori
Sono definiti “diversi” o per “opere minori”
gli interventi volti alla produzione di:
·
distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali
che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla
formazione e riqualificazione del quadro urbano;
·
cartellonistica murale o a
struttura autoportante;
·
impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l’illuminazione
di spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del
quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
·
monumenti ed edicole funerarie.
Tutte le opere elencate nel presente
articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle
costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo,
anche visivo, per la pubblica circolazione.
La domanda per gli interventi diversi deve
essere corredata dei seguenti documenti:
·
una o più planimetrie generali a scala 1:2000 o 1:1000, intese a rappresentare
la collocazione dell’intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il
rapporto di quest’ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul
lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;
·
progetto dell’opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna e
non inferiore a 1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da
impiegare;
·
ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri
regolamenti.
Ferme restando le disposizioni e le
competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive
modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui
i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree
sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, gli
interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva
autorizzazione ai sensi dell’art. 5
della L.R. n° 37/1985, rilasciata dal
Capo settore urbanistica previa acquisizione del parere igienico-sanitario,
fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme
vigenti.
art.20
Interventi per manufatti provvisori
Sono gli interventi volti a insediare sul
territorio comunale manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari
per far fronte a esigenze stagionali o transitorie attivi comunque per periodi
stabiliti dall’A.C., sono soggetti a preventiva autorizzazione nella quale è
espressamente indicata la scadenza o periodicità dell’autorizzazione stessa.
I manufatti di cui al presente articolo devono
avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati in materiali leggeri e
possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.
Il soggetto autorizzato a insediare il
manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino
l’area interessata nel termine di 10 giorni dalla data di scadenza
dell’autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino,
l’Amministrazione provvede direttamente in danno dell’inadempiente.
L’autorizzazione di cui sopra non sostituisce
a nessun effetto
Le disposizioni del presente articolo non
sono applicabili all’insediamento di impianti destinati al commercio su aree, a
tal fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale.
art.21
Impianti di telefonia radiomobile e similari
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
(
* ) Per meglio disciplinare la materia di rimanda all’apposito regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n°
53 del 13-10-2009 contraddistinto come allegato “ A “.
art.22
Demolizioni
L’intervento di demolizione è soggetto ad
autorizzazione, ai sensi delle presenti norme, tranne i casi esplicitamente
previsti, che sono soggetti a Concessione Edilizia.
Sono classificati come interventi di
demolizioni gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti
preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.
Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione,
sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto
dell’autorizzazione o Concessione relative all’intervento del quale fanno
parte.
Le demolizioni, che abbiano carattere
autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette a
Concessione.
La domanda di demolizione deve essere
corredata da:
una o più planimetrie
generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione
dell’intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di
quest’ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto
interessato;
rilievo completo dello
“Stato di Fatto” comprendente planimetrie, alzati e sezioni (in scala 1:100)
del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica;
documentazione relativa
alle caratteristiche e alle destinazioni d’uso del manufatto stesso;
relazione circa le
modalità tecniche della demolizione;
indicazione degli estremi
di presentazione di eventuale domanda di autorizzazione o Concessione per
interventi sull’area risultante.
Il rilascio dell’autorizzazione di
demolizione è subordinato:
alla libertà da persone e
cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere
salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione;
all’impegno di procedere
alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso
alla demolizione;
all’impegno di procedere
alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati;
all’impegno di sistemare
e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata;
all’impegno di proteggere
e conservare l’eventuale patrimonio arboreo;
in caso di inosservanza
anche parziale degli impegni prescritti nelle presenti norme, il Dirigente
dell’Ufficio tecnico comunale può compiere l’intervento sostitutivo in danno
dell’inadempiente;
l’autorizzazione di
demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è subordinata all’eventuale
e preventivo nulla osta delle competenti autorità;
qualora l’autorizzazione
sia conseguita mediante il silenzio-assenso, il richiedente può dar corso ai
lavori previa comunicazione al Sindaco.
art.23
Costruzioni
precarie e semipermanenti
Parimenti ai fabbricati con strutture murarie
o in cemento armato, è necessaria l’Autorizzazione per tutte le opere in legno, in metallo, in
materiali speciali, sia costruiti in sito che prefabbricati, sia che abbiano
carattere permanente con fondazioni stabili, o smontabili, anche se essi vengono
eseguiti con carattere non definitivo.
Tali strutture potranno essere costruite o
installate in seguito a regolare Autorizzazione, nel rispetto delle norme sia
delle leggi vigenti che del presente regolamento ed in conformità alle
previsioni dello strumento urbanistico.
Non sono soggette a Concessione le opere
provvisionali di imprese appaltatrici di lavori edili per la custodia di
materiali e ricovero di macchinari che vengono eseguiti nel cantiere di lavoro
e che possono avere solo, al massimo, la durata dell’appalto; con la
ultimazione delle opere appaltate, dovranno essere comunque smontate.
Per tali ricoveri che siano in lamiera
ondulata o in altro materiale deve essere richiesta soltanto l’autorizzazione
la quale potrà essere concessa sempre per una durata limitata.
art.24
Lavori eseguibili
d’urgenza
Potranno essere eseguite senza domanda
preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per
evitare imminenti pericoli o danni a persone o cose. E’ comunque necessario che
la condizione di urgenza sia accertata da una preventiva ispezione dei Vigili
del Fuoco e dal responsabile dell’ufficio comunale di Protezione Civile, che ne
rilasceranno certificazione.
Resta fermo l’obbligo, per il proprietario,
di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente e
comunque non oltre cinque giorni (5), la domanda di Concessione o di
autorizzazione di cui ai precedenti articoli.
art.25
Edicole funerarie, tombe a sarcofago
Per edicole funerarie si intende generalmente una struttura
rialzata dal piano di campagna con copertura; contenente più loculi sovrapposti
sia sopra il livello del pavimento che sotto, purché siano rispettate le norme
di cui all’art.76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 e succ. mm.ii., ed eventuale
ossario. Sono chiamate anche “chiesine” o “sepoltura a cassetta”.
L’altezza massima non deve comunque,
superare i m.4,50.
Per sarcofago si intende una sepoltura
costruita con materiali lapidei (marmo, terrecotte, alabastro, granito pietra)
e/o c.a., racchiudente una o più salme.
Per le dimensioni e caratteristiche
costruttive dei loculi, valgono le seguenti prescrizioni così come previsto dal
D.P.R. 285/90 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del
24.06.1993 n.24 - punto 13 - oltre che dal regolamento comunale di polizia
mortuaria vigente.
Le misure di ingombro libero interno per le
tumulazioni dei feretri non possono essere inferiori ad un parallelepipedo di
lunghezza m.2,25 di larghezza m.0,75 e di altezza m.0,70. A detto ingombro va
aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore
corrispondente alle pareti di chiusura di cui all’art.76, commi 8 e 9 del
citato D.P.R. n.285/90.
La misura di ingombro libero interno per
tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un
parallelepipedo col lato più lungo di m.0,70 di larghezza, m.0,30 e di altezza
m.0,30.
I loculi possono essere sovrapposti e
dovranno avere un diretto accesso con l’esterno per la tumulazione e
l’estumulazione.
L’attuale Regolamento di P.M. -D.P.R.
285/90- non pone più limiti minimi né di altro tipo, ma semplicemente dispone
che le costruzioni e relative strutture dei loculi, indipendentemente dalla
tipologia prescelta (muratura, c.a., prefabbricati etc.) siano rispondenti ai
requisiti richiesti per la resistenza delle strutture “edilizie”, adattando le
disposizioni antisismiche ove richiesto.
Un altro requisito richiesto é la
caratteristica di impermeabilità ai liquidi e ai gas che deve avere l’interno
della struttura dei loculi; inoltre il piano di appoggio dei feretri, cioè la
parte inferiore del loculo, deve avere una leggera pendenza verso l’interno per
non permettere l’uscita dei liquidi che eventualmente si formassero.
Il loculo deve essere chiuso, a tumulazione
avvenuta, con una paretina di mattoni pieni disposti a una testa, intonacati
esternamente per garantirne l’ermeticità; per la chiusura possono essere
utilizzati altri tamponamenti quali lastre di pietra naturale, lastre di
cemento armato vibrato e altri materiali con le stesse caratteristiche di
stabilità, con spessore adeguati e sigillati in modo tale da ottenere
l’ermeticità della chiusura.
I singoli progetti di costruzione di
sepolture private dovranno essere sottoposti al parere dell’U.T.C. ai sensi di
legge e del Medico delegato di igiene competente.
Non si tratta, quindi, di una vera e propria
concessione edilizia di cui alla Legge n.10/77 e L.R. n° 71/78, anche se le
procedure e l’iter per l’approvazione sono simili.
Con la domanda di edificazione dovranno
essere presentati:
·
Atto comprovante l’assegnazione in concessione del terreno;
·
Relazione tecnica con indicazione del tipo di progetto, materiali
da utilizzare, numero dei posti - loculi che saranno realizzati ed eventuali
ossari;
·
Elaborati grafici consistenti in piante, prospetti, sezioni e
particolari in scala adeguata;
·
Stralcio della lottizzazione cimiteriale, e del vigente strumento
urbanistico con l’indicazione del cimitero;
Sono consigliabili materiali lapidei
naturali (pietre naturali) o di consistenza e di buona conservazione (mattoni a
faccia vista).
Sono vietati infissi in alluminio anodizzato e materiali plastici
così come i materiali plastici dovranno essere vietati per gronde e pluviali.
Sono da evitare il più possibile le pareti
esterne intonacate e tinteggiate.
La costruzione e l’usabilità delle sepolture
(edicole funerarie e tombe a sarcofago) sono condizionate al rilascio
dell’autorizzazione edilizia.
Il concessionario é obbligato a completare i
lavori entro due anni, dalla stipula della concessione dell’area Cimiteriale,
pena la decadenza della stessa.
CAPO IV
art.26
Domanda di Concessione
Edilizia
La domanda di Concessione Edilizia per
eseguire i lavori di cui ai precedenti articoli, redatta in carta da bollo e
firmata dal proprietario o dall’avente titolo e dal progettista, deve essere
indirizzata al Sindaco.
La qualità di proprietario o di avente
titolo deve essere documentata.
L’istanza deve contenere, oltre all’oggetto
della stessa:
·
nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;
·
nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve
essere un tecnico (architetto, ingegnere, geometra, dottore in agraria, perito
industriale agrario ecc.., nei limiti delle rispettive competenze) regolarmente
iscritto al rispettivo albo o collegio professionale;
·
nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del direttore dei
lavori, che deve essere un tecnico come indicato al punto precedente,
indicazioni e relative formalità potranno essere differite al momento della
comunicazione di inizio lavori;
·
nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firme del costruttore,
del tecnico, dell’impresa e dell’assistente; dette indicazioni e relative
formalità potranno essere differite al momento della comunicazione di inizio
lavori;
·
nel caso di lavori cosiddetti “in economia” occorre indicare il
responsabile del cantiere e relativi dati.
Dalla domanda devono, inoltre, risultare
esplicitamente:
·
l’elezione del domicilio nel territorio comunale da parte del
richiedente;
·
l’impegno di accettare e osservare le norme del presente
Regolamento Edilizio, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti in materia e le
norme tecniche di attuazione del P.R.G., nonché le previsioni dello stesso;
·
l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del
direttore dei lavori, del costruttore, dell’assistente di cantiere, ove non già
esplicitati in sede di istanza, allegando le dichiarazioni di accettazione
degli stessi, nonché di comunicare entro, gli otto (8) giorni successivi
eventuali cambiamenti, sotto pena in caso di inadempienza, della decadenza
d’ufficio della concessione. Progettista e Direttore dei lavori, nell’ambito
delle competenze stabilite dalla Legge per le varie categorie professionali
debbono essere iscritti in Albi o Collegi Professionali della Repubblica;
·
l’eventuale designazione, da parte del richiedente o del
proprietario dell’area oggetto dell’intervento, della persona o Ente cui deve
essere intestata
·
la documentazione attestante che il richiedente rientra tra gli
aventi titolo legittimati.
La domanda di Concessione ad edificare deve
essere corredata da un minimo di quattro copie della documentazione annessa,
per gli adempimenti successivi (istruttoria, pareri successivi, visione per il
pubblico e rilascio copie).
L’istanza di Concessione può essere
presentata:
·
dal proprietario dell’area edificatoria;
·
dal superficiario al di sopra del suolo (art.952 c.c.);
·
dal superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle opere
sotterranee;
·
dall’enfiteuta (art.959 e 960 del c.c.) con riferimento all’ambito
e ai limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di
richiedere
·
dall’usufruttuario e dai titolari di diritto d’uso e di abitazione
(art.981, 986, 1004, 1006, 1025 e 1026 c.c.), limitatamente alle richieste di
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro;
·
dai titolari di diritti reali di servitù prediali, coattive o
valutarie, i quali ai sensi dell’art.1065 del c.c. hanno solo diritto ad
eseguire manutenzione e trasformazioni inerenti al loro titolo;
·
dal locatario, solo per gli interventi di manutenzione
straordinaria urgente dell’immobile locato (ai sensi dell’art.1577 c.c.);
·
dall’affittuario agrario (legge 11.02.1971 n.11) e dal
concessionario di terre incolte (D.L. 19.10.1944 n.279), i quali hanno, però, solo il diritto
di effettuare miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
·
dal titolare in base al negozio giuridico di diritto privato, ciò
delega, procura o mandato da parte del proprietario;
·
dai titolari dei diritti derivanti da provvedimenti autoritativi;
·
dai titolari dei diritti derivanti da specifiche situazioni
previste dalla legge;
·
il tutore;
·
il curatore, limitatamente ad interventi di manutenzione
straordinaria e restauro conservativo.
I soggetti elencati dal punto a) al punto
f), per attestare il titolo devono presentare apposita copia dell’atto di
proprietà e/o di costituzione del diritto.
I soggetti elencati ai punti g) ed h), allo
stesso fine, devono presentare il contratto debitamente registrato (redatto a
norma dell’art.117 del c.c.).
I soggetti di cui al punto i), allo stesso
fine, devono allegare copia autenticata del documento di delega.
I soggetti di cui ai punto j) e k), allo
stesso fine, devono allegare copia autenticata del provvedimento amministrativo
o giudiziale.
Gli Enti pubblici (Comune, Provincia,
Amministrazione dello Stato, Istituti Autonomi Case Popolari ecc..) legittimati
a richiedere
Le aziende erogatrici di pubblici servizi
(ENEL, TELECOM, SICILIANA GAS, EAS, ecc..) qualora non siano proprietarie dei
terreni sui quali chiedono di intervenire, devono produrre l’accordo
preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure l’impegno
del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù.
art.27
Elaborati
tecnici a corredo dell’istanza di Concessione Edilizia
Alla domanda di Concessione ad edificare,
oltre alla documentazione relativa, devono essere allegati i necessari
elaborati tecnici di progetto. Gli elaborati tecnici devono essere presentati
in quadruplice copia (copie eliografiche piegate secondo il formato UNI A4 mm
210 x 297) e devono riportare su ciascuna tavola:
·
l’oggetto della richiesta di Concessione;
·
le generalità e firma del richiedente;
·
le generalità, firma e timbro professionale del/i progettista e
del/i direttore/i dei lavori, nonché, se diverso, del calcolatore delle
strutture;
·
la dizione chiara di ““Stato di Fatto”” e quella di “Progetto”.
In dettaglio, gli elaborati tecnici che
devono essere presentati a corredo della domanda sono:
1.
Corografia in scala non inferiore a 1:2.000, con stralcio dello
strumento urbanistico vigente; detto elaborato sarà limitato alle mappe e norme
che interessano l’intervento, riporterà gli estremi di adozione e approvazione
degli strumenti urbanistici vigenti (generali e attuativi) ed evidenzierà, con
opportuna colorazione o campitura, l’area di intervento. Per gli interventi nel
territorio aperto non inclusi nelle tavole alla scala urbana, la corografia può
essere in scala 1:10.000. In tale corografia dovranno essere riportati anche
gli eventuali vincoli relativi all’area di intervento.
2.
Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento in data non
anteriore a sei mesi, contenente gli elementi necessari a identificare le
particelle oggetto di intervento, la relativa superficie e proprietà.
3.
Planimetria aggiornata della zona (“Stato di Fatto”) in scala
1:200/1:500, estesa per un raggio di almeno di quaranta (40) metri con
riferimento all’intervento in progetto, dalla quale risulti:
·
orientamento e toponomastica;
·
quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti
esistenti (comprese le opere di urbanizzazione, le alberature di rilievo, la
viabilità e le infrastrutture di trasporto);
·
ubicazione della proprietà oggetto di intervento;
·
le altezze e le distanze degli edifici circostanti;
·
le ditte delle proprietà confinanti;
·
i distacchi dai confini di proprietà e da strade;
·
lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive
(acquedotti, metanodotti, oleodotti, fognature, pozzi, fasce di rispetto in
genere).
4. Planimetria di progetto del lotto in scala non inferiore a
1:200, orientata ed estesa all’interno del lotto, contenente l’inserimento
dell’opera progettata e la rappresentazione di tutti gli elementi atti a
caratterizzarla:
a) andamento altimetrico
dell’area;
b) precisa ubicazione delle
opere progettate (quote, distacchi, misure);
c) indicazione degli spazi
destinati a parcheggio coperto o scoperto;
d) opere di sistemazione
dell’area e destinazioni d’uso della stessa:
·
indicazione del tipo di recinzione;
·
indicazione della nuova vegetazione;
·
indicazione degli elementi di arredo;
·
indicazione delle pavimentazioni;
·
indicazioni di eventuali muri di sostegno ed opere d’arte;
·
indicazione dei percorsi e accessi pedonali e carrabili;
e) estremi di
approvazione dell’eventuale piano attuativo del quale il lotto fa parte.
5.
Sezioni e profili del terreno in scala adeguata.
6.
Planimetria dei servizi a rete, nella scala di cui alla planimetria
di progetto, contenente:
a) il tracciato,
l’indicazione della profondità e delle caratteristiche tecniche del sistema di
distribuzione ed allaccio:
·
dell’acqua;
·
dell’energia elettrica;
·
del gas;
·
del telefono;
·
della pubblica illuminazione;
·
dello smaltimento e depurazione delle acque bianche, nere e di
eventuali scarichi industriali;
b)
le opere eventualmente già esistenti.
Le opere già esistenti e quelle in progetto vanno graficizzate in
maniera distinta, onde consentire l’individuazione.
7.
Piante di progetto in scala non inferiore a 1:100, relative ai
singoli piani dell’edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei
sottotetti e delle coperture.
Le piante devono indicare:
·
la dimensione complessiva dell’opera;
·
la destinazione d’uso dei locali;
·
le relative misure lineari e di superficie netta;
·
i vani scale;
·
i vani ascensore;
·
l’ingombro degli impianti e servizi igienici;
·
le canne fumarie, le condotte di ventilazione e scarico;
·
lo spessore delle pareti;
·
la dimensione e i materiali delle strutture portanti;
·
le quote interne ed esterne.
Nella pianta delle coperture vanno indicati:
·
i materiali e i sistemi strutturali adottati;
·
i manti di copertura;
·
le pendenze;
·
le gronde;
·
i camini;
·
i lucernari;
·
i volumi tecnici.
Nel caso di edifici progettati in aderenza a
edifici preesistenti e con essi comunicanti, vanno rappresentati in pianta
anche i vani contigui degli edifici comunicanti e relative destinazioni d’uso.
8. Sezioni di progetto,
in numero non inferiore a due (di cui una almeno in corrispondenza dei vani
scala) in scala non inferiore a 1:100. Nelle sezioni vanno indicate:
·
le altezze nette dei piani;
·
lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture;
·
l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda;
·
l’ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;
·
le altezze complessive delle fronti.
9. Prospetti in numero
sufficienti (con riferimento a tutte le facciate principali) in scala non
inferiore a 1:100. Nei prospetti vanno indicati:
·
le quote con riferimento alla linea del terreno naturale e
modificato;
·
le aperture e relative sistemi di chiusura;
·
i rivestimenti;
·
scarichi e pluviali se in vista;
·
balaustre, cornicioni e gronde;
·
altri elementi di rifinitura esterna dei manufatti edilizi e loro
coloriture;
·
le sagome degli edifici contermini.
10. Progetti degli impianti di riscaldamento o produzione
centralizzata di acqua calda, redatti in
conformità delle leggi e regolamenti vigenti (rif. art.14 D.P.R. n.1052/1977 e
L. n.46/90 e D.P.R. n.447/91 e successive modifiche ed integrazioni).
11. Documenti inerenti
l’isolamento termico dell’edificio redatti in conformità a quanto stabilito
dalle leggi vigenti in materia
12. Computo dei volumi previsti e verifica
della compatibilità con lo strumento
urbanistico vigente generale e/o esecutivo.
13. Relazione tecnico-illustrativa con la
descrizione:
·
dell’azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme
tecniche di attuazione;
·
delle caratteristiche tipologiche dell’opera progettata
(destinazione d’uso, tipo edilizio, numero dei piani ecc.);
·
delle caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche
impiegati nelle principali strutture, quali fondazioni, elementi portanti
verticali e orizzontali, coperture, divisori);
·
delle caratteristiche impiantistiche (impianto idrico, elettrico,
di gas metano o di altre fonti energetiche alternative, telefonico, di
smaltimento dei rifiuti, degli scarichi idrici, di condizionamento,
antincendio, antifurto ecc.);
·
delle caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimento,
controsoffittature, coloriture, tinteggiature ed elementi vari di finitura).
Per i fabbricati a destinazione produttiva,
la relazione deve contenere:
·
la descrizione delle lavorazioni da effettuare e dei processi di
produzione se condizionano le scelte tipologiche, formali e strutturali;
·
la specificazione dei materiali depositari, trattati, prodotti,
eliminati, utilizzati per la produzione dell’energia;
·
i dispositivi per la sicurezza interna ed esterna della fabbrica;
·
l’intensità dei rumori prodotti durante la lavorazione;
·
la qualità di acque
utilizzate e la relativa fonte di approvvigionamento.
Tutti gli interventi progettuali proposti
devono, inoltre, avere specificati i dati urbanistico-edilizi di
riferimento di cui all’art. 52 del
presente regolamento e specificatamente:
·
superficie catastale dell’area oggetto di intervento;
·
superficie reale dell’area oggetto di intervento;
·
superficie territoriale della zona omogenea di cui il lotto di
intervento fa parte (St);
·
superficie fondiaria del lotto (Sf);
·
superficie coperta (Q) del manufatto edilizio;
·
superficie utile (Su) e volume (V) del manufatto edilizio;
·
superficie utile abitabile (Sua);
·
superficie non residenziale (Snr);
·
superficie complessiva (Sc);
·
superficie per attività commerciali, direzionali, turistiche;
·
distanze dai confini di
proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di
progetto;
·
altezza delle fronti (Hf), e/o altezza dell’edificio (H);
·
indici di fabbricabilità fondiaria (Iff) e/o di utilizzazione
(Iuf);
·
superfici delle aree destinate a parcheggio, distinte in aree per
parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di
pertinenza degli edifici (art. 41 sexies legge n. 1150/42 e successive
modifiche ed integrazioni);
·
superficie delle aree destinate a verde (verde privato, condominiale, pubblico, di
urbanizzazione primaria etc....);
·
superfici delle aree destinate alla viabilità;
·
superficie delle abitazioni e singole unità immobiliari (ai sensi
della legge n.457/78) nel caso di Edilizia agevolata, convenzionata,
sovvenzionata;
·
altezza virtuale (K) e altezza netta dei locali abitabili e
relativi accessori, nel caso di Edilizia agevolata;
·
numero di abitanti e/o addetti convenzionali;
·
numero delle unità abitative.
14. Eventuali particolari in scala 1:50, 1:20, 1:10, con la rappresentazione di dettaglio di particolari
elementi costruttivi o decorativi o
strutturali del fabbricato.
15. Eventuale ulteriore
documentazione tecnica richiesta da leggi
e regolamenti all’Edilizia
speciale o pubblica.
16. Documentazione fotografica dello “Stato di Fatto”.
17. Eventuale presentazione, in relazione
all’importanza ed entità delle
opere progettate, di allegati grafici
aggiuntivi, quali:
·
plani-volumetrici;
·
assonometrie;
·
prospettive;
·
plastici;
·
prove colori ecc.
18. Relazione geologica e sulle fondazioni
redatta e firmata da tecnico debitamente abilitato e regolarmente iscritto
all’Albo Professionale. Detto allegato è obbligatorio:
·
per le opere di cui al 3°
comma dell’art. 1 e al 4° comma dell’art. 4 della legge n° 1684/62 e
successive modifiche ed integrazioni;
·
per le opere da realizzare in aree prossime a terreni soggetti a
dissesto idrogeologico e/o a rischio di frana;
·
in tutti i casi in cui la relazione geologica allegata allo
strumento urbanistico lo richiede.
19. Schema di convenzione
o schema di atto unilaterale d’obbligo redatto sulla base
della convenzione predisposta dalla Regione ai sensi della
legislazione vigente (artt. 6 e 8 della legge n° 10/77): tale atto deve, prima
del rilascio dell’Autorizzazione Edilizia, essere trascritto nei modi e forme
di legge sui Registri Immobiliari a cura del richiedente (art. 36 della L.R. n°
71/78).
20. Prospetto dimostrativo del “volume totale
edificato” ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere
di urbanizzazione e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di
contributo relativa al costo di costruzione.
Tutti gli elaborati grafici, sia di “Stato
di Fatto” sia di “Progetto”, dovranno essere dotati di orientamento e di scala
grafica; tutte le piante e/o planimetrie dovranno riportare l’esatta ubicazione
delle linee di sezione e/o di profilo.
Le domande di Concessione
e/o di Autorizzazione i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle
precedenti norme, non potranno essere istruite per l’esame da parte dell’U.T.C.;
esse dovranno essere integrate a norma delle precedenti disposizioni.
Nei
progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro devono
essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli
scavi, le sostituzioni e le nuove opere (saranno indicate in giallo le
demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere).
Nei progetti di demolizione e ricostruzione
deve essere allegato il rilievo quotato in scala 1:200 e 1:100 degli edifici da
demolire, con la specificazione delle loro destinazioni d’uso attuali, le
sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica, corredata dagli
estremi relativi alla legittimità del fabbricato esistente.
Nel caso di progettazioni relative a
costruzioni ex novo o ristrutturazioni di impianti, attrezzature ed edifici (o
loro parti) pubblici aperti al pubblico, deve essere prodotto apposito allegato
grafico illustrativo delle percorrenze e degli spazi predisposti per facilitare
i portatori di handicap motorio, ai fini dell’applicazione delle norme
riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
In definitiva, ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono
essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei
muri, le altezze dei singoli piani e quelli totali dell’edificio. Nel caso
di divergenze fra quote e dimensioni
grafiche, faranno fede le quote numeriche.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per l’esame
dell’opera progettata.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche
per le domande di Concessione concernenti varianti di progetti già approvati.
I progetti di zone verdi attrezzate, di
monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne
l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli
edilizi.
Tutti gli elaborati di progetto saranno
firmati dal tecnico progettista, architetto, ingegnere, geometra, perito, nelle
attribuzioni di cui al R.D. n° 23.10.1925 n° 2537 e R.D. 11.02.1929 n° 274.
Il rilascio della Concessione Edilizia da
parte del capo settore urbanistica per la costruzione, ristrutturazione o
modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, è subordinata ad un’effettiva verifica tecnica, sia in
fase istruttoria che in quella di esame da parte della Commissione Edilizia,
che il progetto presentato sia tale da consentire il superamento delle
cosiddette “barriere architettoniche”
art.28
Istruttoria preliminare
dei progetti
(*)
Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione
Edilizia Comunale, e 2 lettera a),b),c)e d,
1. L’istruttoria preliminare
dei progetti deve essere compiuta, dagli uffici comunali competenti, entro
trenta giorni (30) dalla data di presentazione delle istanze relative. Entro
tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti
insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle Leggi e
disposizioni vigenti - il parere favorevole della competente Soprintendenza ai
Monumenti.
2. La presentazione della
suddetta documentazione integrativa comporterà l’apposizione di una nuova data
sulla domanda di Concessione Edilizia e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova
data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della Concessione stessa.
3. L’ufficio comunale
competente, all’atto della presentazione
della domanda di Concessione Edilizia, rilascia
una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato
il nome del responsabile del procedimento.
4. Il responsabile del
procedimento, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione
della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta
motivata di provvedimento. (*)
5. Il responsabile del
procedimento farà esplicita e dettagliata relazione (*) al Capo Settore Urbanistica da allegare alla pratica per
l’esame, relazionando in particolare, sulle opere di urbanizzazione primaria
relative alla Concessione richiesta.
6. Il Capo Settore
urbanistica adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta (30)
giorni. (*)
7. La domanda di Concessione
ad edificare per interventi di edilizia residenziale e per il recupero del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.2 comma 5° della L.R. n.17/94,
si intende accolta qualora ( * ) entro settantacinque (75) giorni
dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 3° del
presente articolo, non venga comunicato all’interessato il provvedimento
motivato di diniego.
8. Il titolare della
Concessione Edilizia assentita di cui al comma precedente, può iniziare i
lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli
oneri concessori, calcolati in via provvisoria, in base alla perizia di cui al
successivo comma, e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli
uffici comunali (rif. art.2 commi 6°, 7°, 8° della L.R. 31.05.1994 n.17.
9. Per quanto previsto al comma 8, prima dell’inizio dei
lavori, il progettista deve inoltrare al Sindaco una perizia giurata che
asseveri al conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie, nonché il
rispetto delle norme
di sicurezza e
sanitarie e l’ammontare del
contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.
10. In base al comma 8, le
norme relative al silenzio-assenso si applicano solo per gli interventi da
attuare su aree comunque già dotate di strumenti urbanistici esecutivi vigenti,
nonché quando
11. Le autorizzazioni, pareri
o nulla osta relativi alle opere oggetto della Concessione Edilizia, di
competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi
nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art.2 della L.R. 30.04.1991 n.10.
12. La domanda diretta ad
ottenere
13.
Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8° e 9°
del presente articolo, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente
completare l’esame delle domande di Concessione Edilizia entro trenta giorni
(30) dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la
mancanza dei requisiti per il rilascio della Concessione, il capo settore
urbanistica provvede all’annullamento o revoca della Concessione assentita ai
sensi del comma 8° e compie gli atti necessari a far valere le eventuali
responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano
concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
art. 29
Concessione Edilizia
Il proprietario o chi ne ha titolo, deve
richiedere al Sindaco
Il capo settore urbanistica, sentito il
parere della Commissione Edilizia, laddove previsto dal presente regolamento,
dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione
all’interessato nei modi e nei termini di cui alla L.R. n.17/94 e comunque,
entro il trentesimo (30°) giorno motivandone l’eventuale diniego. In caso di
diniego, verrà restituita una copia debitamente vistata degli elaborati
presentati, con l’indicazione e la evidenziazione dei motivi di diniego. Il
capo settore urbanistica per i progetti approvati autorizza l’esecuzione,
condizionata o non all’osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio
della Concessione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di
progetto debitamente vistati.
L’eventuale dissenso da parte
della Commissione Edilizia deve essere sufficientemente motivato.
Un progetto respinto potrà essere
ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.
Nelle aree urbane e dove espressamente
indicato dal P.R.G., il rilascio della Concessione Edilizia é subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, salvo ulteriori prescrizioni
previste dalle norme regionali vigenti in materia.
Per gli edifici accessibili dalle vie
carrabili, all’atto del rilascio della Concessione il Capo settore urbanistica,
accertato l’adempimento dell’obbligo di esibizione della dichiarazione
sottoscritta dal richiedente, debitamente autenticata e trascritta nei Registri
Immobiliari, con la quale si vincolano permanentemente le aree e i locali a
parcheggio delle nuove costruzioni accessibili alle vie carrabili, come
prescritto dall’art.40 della L.R. n.19/72 e successive modifiche ed
integrazioni, dichiara il vincolo permanente delle aree o locali destinati allo
scopo, nonché l’asservimento delle aree libere (vincolo di inedificabilità).
Il ritiro della Concessione deve avvenire
entro un anno dalla data di comunicazione all’approvazione; decorso tale
termine occorre presentare nuova istanza.
Copia della Concessione Edilizia deve essere
inviata, nei casi previsti dalla legge, alle autorità competenti per territorio
e per materia; essa sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque
potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.
L’atto di Concessione, nonché l’atto di
impegno unilaterale e la convenzione prevista dall’art.7 della L. n.10/77,
debbono essere trascritti, a cura dell’Amministrazione comunale e a spese del
richiedente, nei Registri Immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione
d’uso dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso.
art.30
Rilascio della Concessione Edilizia
Il rilascio della Concessione Edilizia oltre
all’approvazione del progetto é subordinato:
a) alla presentazione di
tutte le certificazioni da presentare a corredo della domanda;
b) al pagamento dei
contributi se e per quanto dovuto;
c) alla presentazione della
dichiarazione di vincolo della aree di parcheggio di pertinenza delle
costruzioni e delle aree da asservire (vincolo di inedificabilità);
d) alla certificazione da parte
del capo settore territorio ed ambiente che il lotto in parola é già dotato
delle opere di urbanizzazione primaria;
e) alla regolare
presentazione e approvazione di tutti gli atti, documenti e certificazioni
previsti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente regolamento.
art.31
Efficacia della
Concessione Edilizia
In caso di trasferimento dell’immobile
l’acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione
dell’intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova Concessione
in sostituzione della precedente, che verrà dichiarata espressamente revocata.
In conseguenza della variazione predetta non
si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per
art.32
Validità, decadenza,
rinnovo, proroga e revoca
della Concessione
Edilizia
Le
Concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità
complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque
essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione.
Ai fini della validità delle concessioni,
per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici
vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la
realizzazione di consistenti opere che
non si limitano all’impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singole
opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti
approvati, possono consistere nell’esecuzione delle fondazioni (in tutto o in
parte) e nell’inizio delle opere in elevazione.
Per accertare l’inizio dei lavori,
autorizzati con la concessione edilizia, occorre che
l’attività svolta abbia
una rilevanza tecnica che possa
essere valutata, in relazione all’opera autorizzata, come comportamento che dimostri
concretamente l’intenzione di realizzare l’opera stessa.
Un periodo più lungo per l’ultimazione dei
lavori può essere consentito dal capo settore urbanistica in relazione alle mole delle opere da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori
non siano iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova
Concessione.
Per ultimazione dell’opera si intende il
completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione
della domanda di autorizzazione per l’abitabilità o agibilità .
E’ ammessa la proroga del termine per
l’ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei
alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori
durante la loro esecuzione (rif. art.4 L. n.10/77).
La proroga può essere sempre prevista nel
provvedimento di Concessione, quando si
tratti di opere pubbliche, il cui
finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari. Nel caso di specie
la concessione edilizia è sostituita dall’attestazione di conformità
urbanistica ai sensi dell’art. 154 della L.R. n° 25/93
quando il titolare della
Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di
regolamento, o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al
progetto approvato senza avere ottenuto nuova concessione;
quando
Le opere cui si riferisce la concessione
debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.
art.33
Controllo partecipativo
Ai sensi dell’art.37 della L.R. n.71/78 e
dell’art.11 della L.R.n.10/91, chiunque ha diritto di prendere visione presso
gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.
L’Amministrazione é tenuta, a richiesta, a
fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per
la riproduzione.
L’estratto delle concessioni dovrà essere
esposto per quindici giorni all’albo del Comune.
art.34
Deroghe
Nei casi e nei modi
previsti dalle leggi vigenti (art.16 Legge 06.08.1967 n,765) e previa delibera
del Consiglio Comunale, il Capo settore urbanistica, sentita
Non sono derogabili le norme relative agli
indici volumetrici, ai rapporti di copertura ed alle destinazioni di zona.
art.35
Responsabilità
Il proprietario
titolare della Concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il
titolare dell’impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle
leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, all’osservanza delle
norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte
nella Concessione.
art.36
Autorizzazione: domanda, documentazione, validità e rinnovo
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in
edifici gravati dai vincoli delle leggi 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497
e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal Capo settore
urbanistica che dovrà esprimere il
parere dopo avere acquisito il parere
dell’ Ufficiale Sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta
richiesti dalle norme vigenti.
Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni
comunali, provinciali, regionali o statali, o vincolate dal P.R.G. devono
essere allegati, dai richiedenti, i relativi e specifici permessi e/o nulla
osta.
L’istanza per le autorizzazioni ad eseguire
i lavori si intende accolta qualora l’U.T.C. non si pronunci nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.
In tal caso il richiedente può dare corso ai
lavori dando comunicazione all’amministrazione comunale del loro inizio.
L’autorizzazione non comporta gli oneri
previsti dall’ art.3 della Legge del 28.01.1977 n. 10.
Chiunque intenda richiedere le
autorizzazioni di cui ai precedenti commi, deve presentare al Sindaco domanda
in carta da bollo, contenente l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo
nonché la firma del richiedente.
Nell’atto di autorizzazione sono stabilite
dall’A.C. le condizioni e le norme alle quali si intende subordinata, la
relativa durata e l’ammontare qualora dovuto, dei diritti di segreteria o altro
da corrispondere al comune.
Il capo settore urbanistica, acquisiti i
pareri dell’ufficiale Sanitario e/o di altri enti preposti al controllo ha
sempre la facoltà di imporre con l’autorizzazione stessa particolari prescrizioni
e l’osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della
sicurezza del traffico, dell’igiene e dell’incolumità pubblica.
Le autorizzazioni si intendono in tutti i
casi accordate:
a. senza pregiudizio dei
diritti dei terzi;
b. con l’obbligo del
titolare di riparare o risarcire tutti i danni
derivanti dalle opere ;
c. con la facoltà del Comune
di imporre, in caso di sopravvenute
necessità, nuove condizioni e prescrizioni.
Nella domanda, oltre alle particolari
notizie e descrizioni illustrative dell’oggetto, devono risultare
esplicitamente:
a. l’impegno ad osservare
le norme del presente Regolamento e
del vigente strumento urbanistico, le
leggi e le disposizioni
vigenti emanate dalle autorità
competenti per il territorio
regionale e nazionale;
b. l’elezione
del domicilio nel Comune da parte del richiedente.
A corredo della domanda deve essere allegata
la seguente documentazione:
1.
stralci urbanistici, catastali ed aerofotogrammetrici della località;
2.
titolo di proprietà;
3.
planimetria o pianta quotata dell’area o dell’immobile con
l’individuazione dell’opera, oggetto della richiesta di autorizzazione in scala
opportuna per una chiara interpretazione;
4.
almeno una sezione verticale, quotata secondo la linea di maggiore importanza o massima pendenza;
5.
relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’opera da
eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica,
elettrica, telefonica, ecc….) e scarichi (acque meteoriche, nere ecc….), nonché
degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);
6.
ove il caso, deve essere indicato sulla documentazione il periodo
di tempo per il quale viene richiesta l’autorizzazione.
In particolare:
a) l’installazione e lo spostamento di costruzioni
trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta,
generi alimentari o adibiti a bar ecc…….) nonché destinate a ricovero di
automezzi ed attrezzi a magazzino ecc……, di strutture gonfiabili per usi
diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi ecc……) tendoni o
similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc….. è soggetta ad autorizzazione,
anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.
L’autorizzazione può essere rilasciata, a tempo determinato, e per
periodi differenti a seconda del tipo di
installazione richiesto, sentito il parere dell’ufficiale sanitario e/o
di altri enti preposti al controllo.
L’autorizzazione è subordinata
al rilascio da parte dell’interessato, di un atto di rinuncia al plus-valore,
nonché di un atto di impegno a
rimuovere o a
demolire tali costruzioni
o strutture precarie a propria cura e spese e senza
diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta
dell’Amministrazione, in caso non venga rinnovata l’autorizzazione
stessa, con garanzia fidejussoria per l’eventuale rimozione dell’opera da parte
del Comune.
Il capo settore urbanistica, può in ogni caso, subordinare
l’autorizzazione all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele. Non è
ammessa la realizzazione o l’installazione di costruzioni temporanee o precarie
di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione
di aree per l’impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere ( case mobili ) se
non nelle aree destinate negli strumenti
urbanistici a tale scopo, secondo
le norme in essi espressamente previsti.
Le costruzioni trasferibili (chioschi o similari) possono essere
autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti
di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l’installazione stessa
(vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc…..).
a)
I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o
accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone
destinate alla residenza.
Sono invece ammessi nelle zone produttive, ma sempre ché a giudizio
dell’U.T.C. e dell’ufficiale sanitario, essi non costituiscano bruttura
o pericolo per l’igiene pubblica o del suolo e per l’incolumità delle persone.
Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di
demolizione di auto e relativi depositi; tali attività possono trovare
opportuna collocazione all’interno dell’area industriale ed artigianale e non
devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria importanza.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco può
promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle su esposte condizioni
sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario
inadempiente.
b)
L’occupazione anche temporanea del suolo e dello spazio pubblico è
consentita previa autorizzazione specifica del Capo settore
urbanistica, il quale può accordarla, quando ritenga l’occupazione stessa non
contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e
incolumità.
Il capo settore urbanistica, sentita ove necessario
E’ vietato eseguire scavi o rompere il
pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali,
immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne,
o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione comunale, in
cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi
quelli di ripristino.
Il capo settore urbanistica può concedere l’occupazione del suolo o
del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti per servizi pubblici
di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche ecc…, il cui progetto
deve, però rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente
Regolamento.
Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua
personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non
subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso
pericoloso il pubblico transito.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è
subordinato al pagamento delle relative tasse e l’A.C. può prescrivere la
costituzione di un deposito presso la tesoreria comunale sul quale il Comune
avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non
rimborsate dagli interessati.
Per quanto riguarda i cunicoli e simili da realizzarsi nel
sottosuolo, la relativa autorizzazione è subordinata all’assunzione da parte
del richiedente degli impegni a garantire la stabilità.
c) L’esposizione a cielo libero,
anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo
che permanente, deve essere autorizzata dall’A.C. che può condizionarla
all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla
circolazione, ed a tutela della incolumità pubblica.
Tale autorizzazione non è richiesta se l’esposizione avviene nei
giorni e nei luoghi stabiliti per le
fiere ed i mercati.
e) La formazione anche temporanea di rilevati su
suolo pubblico o privato per l’accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti o rottami ecc….) o per l’apertura di
nuove discariche è soggetta ad autorizzazione comunale, sentito il parere
dell’ufficiale sanitario.
Tali accumuli e discariche devono
essere ubicati, in ogni caso, il più lontano possibile dalle abitazioni
e tenendo conto dei venti dominanti.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla preventiva
valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico da eseguirsi da un
tecnico nominato dal Comune ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo
per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde ed alla garanzia di
adatto materiale di copertura.
I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo
le indicazioni dell’U.T.C. e, comunque, in modo da non determinare cavità ed
ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua.
f) La trivellazione e
l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad
autorizzazione comunale, subordinatamente all’ottenimento di eventuali
autorizzazioni e nulla-osta di organi statali e regionali.
L’autorizzazione per l’apertura di pozzi destinati allo
sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a
richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico del
bacino idrografico su cui insiste
(*).
L’autorizzazione per l’apertura di pozzi ad uso domestico ed
agricolo può essere condizionata ad uno
studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico
incaricato dal Comune a spese dello stesso;
L’autorizzazione non può comunque essere concessa entro un raggio
di 200
(*) metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua
potabile pubblici.
Nell’autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la
quantità massima estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di
valutazione, con l’indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende
procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature o
strumenti di prova, ferma restando l’osservanza delle disposizioni legislative
e regolamenti vigenti al riguardo.
Il rilascio dell’autorizzazione è, in ogni caso, subordinato
all’assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:
·
permettere l’attingimento di acque dal pozzo per l’estinzione di
incendi, senza pretendere alcun compenso;
·
consentire il prelievo dell’acqua da parte del Comune per le
esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi
causa, la chiusura della rete idrica comunale o dovesse verificarsi una
diminuizione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore
ad un decimo del canone vigente per le utenze domestiche rapportato del pari al
metro cubo.
L’autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata a
giudizio insindacabile del Capo settore urbanistica, sentito l’Ufficiale Sanitario, ove necessario, qualora
si manifestino effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico del territorio e
quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso della rete idrica comunale
e delle fontane o sorgenti soggetti a pubblico uso oppure risulti inquinato,
nonché nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante
allacciamenti alla rete idrica comunale oppure con appositi acquedotti rurali o
industriali realizzati anche da consorzi
tra gli utenti, dei quali il Consiglio Comunale ha facoltà di disporre
la istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva
proliferazione di pozzi nella medesima zona, senza che il titolare possa
pretendere alcun compenso o risarcimento.
E’ vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l’acqua
defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici, privati o
naturali, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di
questi ultimi.
La trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle
acque minerali e termali, è soggetta a concessione con atto d’obbligo.
g) I tagli dei boschi
naturali o artificiali e delle piantumazioni ed essenze arboree di particolare
pregio presenti nei giardini e nelle ville storiche individuate dal P.R.G. devono essere autorizzati dal competente
U.T.C. previa autorizzazione degli
organi regionali (I.R.F. e/o Soprintendenza ai BB.CC.AA.), e possono essere subordinati all’obbligo della
ripiantumazione e all’osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità
del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.
Sono esclusi dall’osservanza della disciplina del comma precedente
i tagli di pioppo e delle altre colture industriali da legno, già
regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle
piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di
scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole
g)
L’apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su
strade, ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, ricadente all’interno
del centro abitato, è soggetta ad autorizzazione comunale e sempre
subordinatamente al nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Il passo carrabile o l’accesso deve essere costruito con materiale
di buona consistenza e sempre mantenuto senza fango. Sugli eventuali fossi
stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la
sezione della strada ed il suo piano viabile.
Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente
convogliato nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul
piano viabile.
L’autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se
l’apertura del passo o dell’accesso costituisca un serio intralcio per la
circolazione e allorquando la costruzione e lo spostamento avviene in
corrispondenza o in corrispondenza di crocevia, di curve e di dossi.
Il RINNOVO delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi e nei
casi già indicati al precedente articolo 11, può essere negato per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse.
Le autorizzazioni possono, in genere, essere REVOCATE:
·
Quando sono state ottenute con dolo od errore provocato
dall’interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterati;
·
Se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali o
particolari di leggi o regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite
nella stessa autorizzazione;
Nei casi di DECADENZA e di REVOCA il titolare dell’autorizzazione
non ha diritto ad alcun compenso o
risarcimento da parte del Comune
a qualsiasi titolo.
CAPO V
STRUMENTI ATTUATIVI
E REGOLAMENTO EDILIZIO
art.37
Certificato
di Destinazione Urbanistica
(*)
Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 2, lettera a)
Il certificato di destinazione urbanistica è
rilasciato dal Capo Settore urbanistica, ha natura giuridica e attesta
l’esistenza di una determinata situazione giuridica in ordine alla
utilizzazione, destinazione d’uso e prescrizioni urbanistiche ed edilizie
riguardanti l’area o gli immobili che ricadono nel territorio comunale.
Il certificato di destinazione urbanistica
ai sensi dell’art.18 della L n.47/85 deve essere rilasciato entro il termine perentorio di (*)venti
(20) giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva
validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti.
La domanda, redatta in competente carta da
bollo, deve essere corredata da visura catastale dell’area e da relativa
individuazione su mappa catastale aggiornata
nonché da stralcio dello strumento urbanistico vigente .
Il certificato di destinazione urbanistica
deve essere corredato da documentazione grafica-catastale e dal piano
urbanistico con i seguenti elementi:
·
individuazione grafica catastale e su planimetria di P.R.G. o
strumento attuativo del lotto o area interessata;
·
copia della scheda progettuale relativa all’area, se formulata
nello strumento urbanistico, ed eventuali
prescrizioni discendenti da piani di settori o da altri piani attuativi
del P.R.G., se presenti per l’area in oggetto;
riferimento agli articoli
delle norme di attuazione riguardanti i “ Criteri generali per l’attuazione
delle norme “;
parametri urbanistici,
edilizi e dimensionali previsti dallo strumento urbanistico;
vincoli e servitù.
Il certificato, in originale e in copia,
viene compilato dal personale dell’U.T.C. e firmato dal capo settore
urbanistica.
art.38
Piani
di Lottizzazione
La domanda di autorizzazione firmata da
tutti i proprietari interessati o dagli aventi titolo o da loro rappresentati
autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione
per le aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.
Il progetto che dovrà essere redatto da
ingegneri od architetti iscritti ai relativi albi professionali, sarà
presentato in numero minimo di sei copie e composto di:
1. Relazione tecnica illustrativa
delle caratteristiche del progetto, contenete indicazioni circa:
·
la zona omogenea di riferimento e relative norme tecniche di
attuazione del piano urbanistico generale;
·
la destinazione d’uso dell’intervento;
·
l’inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano
e territoriale;
·
i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della
viabilità, tipologia Edilizia, qualità dei servizi, ecc..);
·
la specificazione delle aree a destinazione pubblica e di uso
pubblico (aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
·
i programmi di attuazione (metodologie, tecniche, tempi e fasi di
esecuzione);
·
la stima sommaria degli oneri di urbanizzazione delle aree e la
loro ripartizione tra il Comune e i privati, secondo gli obblighi stabiliti
nella convenzione.
2. Planimetria-stralcio
delle previsioni dello strumento urbanistico e del relativo programma
pluriennale di attuazione, con l’indicazione degli estremi di adozione e di
approvazione e l’evidenziazione grafica delle aree oggetto di intervento, in
scala non inferiore 1:2.000.
3. Estratto di mappa
catastale relativo alle particelle interessate e a quelle circostanti per una
profondità di almeno
4. Planimetria dello
“Stato di Fatto”, in scala 1:500 / 1:1.000 estesa a tutto il comparto di
intervento e ai terreni limitrofi per almeno
·
eventuali servitù esistenti;
·
vincoli interessanti l’intero territorio comunale (sismici,
idrogeologici, aree boschive ecc..);
·
vincoli specifici dell’area oggetto di intervento;
·
la toponomastica e l’orientamento;
·
le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti
eventualmente esistenti;
·
la viabilità esistente e le altre infrastrutture e urbanizzazioni;
·
la vegetazione esistente.
5. Plani-volumetrico di
progetto su base aerofotogrammetrica, in scala non inferiore a 1:500 dotato
delle principali quote planimetriche.
6. Planimetria in scala
non inferiore a 1:2.000 disegnata su mappa catastale, contenente i seguenti
elementi:
·
le strade e gli spazi riservati alla viabilità e ai parcheggi
pubblici e privati, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi
stradali, relative quote altimetriche di progetto (quote rosse), fasce di
rispetto e distacchi degli edifici dalle sedi stradali;
·
ubicazione dei posteggi pubblici con la indicazione planimetrica delle essenze
vegetali esistenti e da mettere a dimora e del relativo sesto di
impianto;
·
ubicazione e dimensionamento degli spazi destinati a verde (privato,
condominiale, pubblico), di urbanizzazione primaria e secondaria;
·
localizzazioni della superficie fondiaria, suddivisa in lotti
numerati o in comparti, per ciascuno dei quali va indicato il carico
volumetrico, la superficie coperta e l’altezza dei manufatti che vi insistono,
risultanti dall’applicazione delle disposizioni di legge, del piano urbanistico
e del regolamento edilizio;
·
indicazione di distacchi dei manufatti da realizzare da strade,
confini di lotto, metanodotti, elettrodotti, ecc..;
·
ubicazione e dimensionamento delle aree per spazi pubblici,
distinte in relazione alla specifica destinazione d’uso e graficizzate con
opportuna simbologia;
·
gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a
bonifica Edilizia;
·
i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari
servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati,
zone di rispetto assoluto o parziale, ecc..) con la precisa individuazione di
ciascuno di essi.
7. Profili quotati del
terreno in scala non inferiore a 1:200, indicanti:
·
la rappresentazione dell’andamento del terreno modificato e della
linea naturale del piano di campagna con i profili regolatori e le relative
quote rosse di progetto;
·
le sezioni tipo delle sedi stradali;
·
i tipi di alberature;
·
le tipologie edilizie da realizzare.
8. Progetto di massima
alla scala opportuna delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognante,
idrica, telefonica, del gas ove previsto, di distribuzione di energia elettrica
e della pubblica illuminazione), nonché di ogni altra infrastruttura necessaria
alla destinazione dell’insediamento e la ubicazione dei relativi allacciamenti
(opere di urbanizzazione secondaria).
9. Descrizione grafica e
caratteristiche degli elementi di arredo urbano con particolare riferimento ai
corpi illuminanti pubblici, panchine, viali, piantumazioni, etc.
10. Le norme tecniche di
attuazione del piano di lottizzazione e delle eventuali prescrizioni particolari, con il
dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il
progetto:
·
superficie catastale delle ditte;
·
superficie reale, se diversa
dalla precedente;
·
superficie territoriale di zona omogenea;
·
superficie territoriale dell’area di intervento;
·
superficie fondiaria totale e di ciascun lotto;
·
superficie utile e volume relativi all’intero intervento;
·
abitanti e/o addetti convenzionali insediabili;
·
superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria;
·
tipologie edilizie da adottare (indice di fabbricabilità massimo e
minimo, altezza massima e minima, rapporto di copertura, distacchi,
allineamenti);
·
destinazioni d’uso ammesse;
·
caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
·
prescrizioni per la sistemazione e l’arredo degli spazi scoperti;
·
tipologie di vegetazione;
·
materiali da impegnare e particolari delle finiture esterne;
·
tipi di recinzione e accessi carrai e pedonali.
11. Quant’altro occorre per consentire la
corretta e completa interpretazione del piano.
12. Relazione geologica
ai sensi dell’art. 13 della legge n° 64/74, redatta da tecnici geologi all’uopo abilitati.
Alla domanda va inoltre allegato lo schema
della convenzione, che deve essere stipulata tra il Comune e il /i
lottizzante/i della quale fanno parte integrante gli elaborati precedentemente
elencati.
Qualora l’area oggetto di piano di lottizzazione
convenzionato appartenga a più proprietari, oltre ai documenti di cui
sopra, occorre produrre un atto notarile nel quale gli stessi dichiarano il
loro consenso alla lottizzazione e si impegnano a sostenere gli oneri in solido
tra loro.
art.39
Contenuti principali
della Convenzione delle Lottizzazioni
a) l’Autorizzazione
gratuita, entro i limiti stabiliti delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e la eventuale monetizzazione delle opere
di urbanizzazione secondaria se ammessa;
h)
le opere di urbanizzazione che devono essere eseguite a cura e
spese del/dei lottizzante/i;
i)
le garanzie finanziarie che il/i lottizzante/i devono prestare al
Comune in esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione;
j)
le modalità di controllo sull’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, da effettuarsi a cura degli uffici
tecnici comunali;
k)
le modalità per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a
norma delle vigenti leggi e le modalità per i trasferimento delle opere al
Comune;
l)
le sanzioni a carico dei privati stipulanti per la inosservanza
delle norme del piano;
m) i termini, non superiori
a dieci (10) anni, entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere
di cui ai precedenti commi.
In conformità a quanto previsto dalle leggi
vigenti, il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata
zona a presentare un piano di lottizzazione, e, ove i proprietari non
aderiscono, può ordinare la redazione d’ufficio.
Il progetto adottato con le modifiche che il
Consiglio Comunale abbia ritenuto di apportare, é pubblicato e notificato ai
proprietari delle aree fabbricabili con l’invito a dichiarare, entro trenta (30) giorni dalla notifica, se
l’accettano e le eventuali opposizioni.
Dopo l’esame delle opposizioni e delle osservazioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’art.3 della L.R. n.71/78, il Consiglio Comunale approva il piano di lottizzazione.
I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio Comunale
salvo i casi previsti dalle leggi in vigore.
art.40
Opere di urbanizzazione
eseguite dal concessionario
Il concessionario potrà obbligarsi a
realizzare direttamente quelle opere di urbanizzazione che dovranno essere
eseguite e per le quali é possibile la esecuzione da parte dello stesso.
Tale impiego deve risultare da apposito atto
d’obbligo unilaterale, regolarmente registrato e trascritto nel quale siano indicate
le opere da eseguire sul progetto, con le modalità di esecuzione delle stesse,
la loro incidenza in percentuale sull’importo del contributo, e tempi di
esecuzione.
La direzione dei lavori di tali opere sarà
esercitata dall’Ufficio Tecnico Comunale ed esse, dopo la loro ultimazione,
dovranno essere sottoposte a collaudo nei modi di legge e cedute al Comune.
I lavori di cui alla Concessione potranno
essere considerati ultimati solo se sono state ultimate anche le opere di
urbanizzazione che il concessionario si è obbligato a realizzare a scomputo
della quota di contributo.
Per le opere che il concessionario si
impegna a realizzare direttamente, dovrà fornire al Comune adeguate garanzie
nella misura dell’importo complessivo lordo delle opere da eseguire maggiorato
del 20%, mediante polizza fidejussoria
assicurativa, con diritto a svincolo dopo che il Comune avrà accertato, che non
si vantano crediti nei riguardi del costruttore concessionario, per
l’esecuzione di tali lavori, che le opere siano state eseguite a regola d’arte
come da verbale di collaudo e solo a cessione avvenuta delle opere e delle aree
al Comune stesso. Le opere non eseguite, od eseguite male o difettose verranno
rifatte a spese del concessionario.
art. 41
eseguite per convenzione
I proprietari delle aree per le quali è
stata autorizzata la lottizzazione, ultimate le opere di urbanizzazione
stabilite nella convenzione, ne chiederanno il collaudo all’A.C., previa
presentazione di adeguata documentazione a firma del tecnico progettista e/o
Direttore dei lavori
Se le opere risultano eseguite regolarmente
per come convenuto, i proprietari cederanno al Comune tali opere, nei modi di
legge.
art.42
Piani
di Lottizzazione per complessi insediativi
chiusi ad uso abitativo
Per i piani di lottizzazione che riguardano
complessi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui
all’art.14 L.R. n.71/78 non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita
delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
indicate nell’art.4 L. 29.09.1964 n.847 e nell’art.44 L. 22.10.1971 n.865,
ricadenti all’interno del complesso (art.15 L.R. n.71/78).
Rimane a carico del lottizzante l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari
all’insediamento, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione
di cui alla L. 28.01.1977 n.10.
Restano salve le altre disposizioni
contenute nell’art.
Per gli elaborati progettuali da produrre si
rimanda al precedente art.39.
CAPO VI
DESTINAZIONI D’USO E VARIANTI
art.43
Destinazioni
d’uso
Le destinazioni
ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme specifiche di
zona, contenute nelle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G..
La
destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente
specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle
attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione commerciale così come definita dal D.P.R.S.
11.07.2000) e delle attività artigianali
con esclusione delle attività nocive, moleste e comunque non rumorose a
giudizio dell’Amministrazione Comunale, purché inserite all’interno delle
tipologie edilizie residenziali e/o negli stessi complessi edilizi e con idonea
sistemazione degli spazi circostanti.
La destinazione residenziale si intende pure
compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per
uffici privati ed attività culturali ed associative quali sale di riunione in
genere, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose e simili, edifici
per pubblici spettacoli, cinema e teatri.
Sono pure compatibili per la destinazione
residenziale le attrezzature di interesse collettivo, culturale, assistenziale
e di servizio per i portatori di handicap, ecc., anche privati e di carattere
urbano e territoriale, attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere
e i servizi sanitari.
Per gli insediamenti o attività produttive esistenti,
ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra
alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola Concessione
Edilizia, opere per l’adeguamento a prescrizione di legge, per miglioramenti
funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei
servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie,
ritrovi, ecc..)
Ai fini della integrazione tra la residenza
e le altre funzioni ed attività urbane, queste ultime sono ammesse alle
seguenti condizioni:
b) le attività commerciali
devono avere una superficie di vendita non superiore a mq. 300 (rif. Norme
tecniche di attuazione) - esclusi le superfici destinate ad esposizione e
deposito - a condizione che siano dotati di parcheggi pertinenziali
direttamente accessibili da parte della clientela in misura pari a mq. 1 per
ogni metro quadrato di superficie di vendita (rif. L.R. n° 28 del 22.12.1999 e
D.P.R.S. 11.07.2000 ); attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi
professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a mq. 75
per unità produttiva, a condizione che siano dotati di parcheggi propri ed
autonomi proporzionati alle dimensioni dell’attività (1/10 della volumetria);
c) depositi e magazzini con
superficie utile non superiore a mq. 150,
purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.
Le attività di cui al punto a) sono ammesse
nell’ambito urbano solo se il P.R.G. attraverso un’apposita destinazione d’uso
ne esplicitano la localizzazione.
Non sono consentite nelle zone residenziali
le attività incompatibili quali industria, allevamento di animali, impianti
sportivi motoristici, depositi a cielo aperto, di qualsiasi genere e tipo,
insistenti sulle aree libere o di
pertinenza degli edifici.
Non é consentita la variazione di
destinazione d’uso degli immobili da quella industriale ed artigianale in
quella residenziale.
Nelle zone omogenee “D” di cui al D.M.
02.04.1968 non possono conseguirsi variazioni di destinazioni d’uso.
Per procedere alla variazione d’uso dei
fabbricati e delle unità immobiliari, quando questo sia dalle leggi vigenti e
dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., é necessaria la corresponsione
dei contributi e degli oneri relativi alla destinazione d’uso soprattutto
quando il cambio di destinazione d’uso modifica il carico urbanistico della
zona anche quando la variazione non comporti modificazioni all’immobile in
oggetto.
art.44
Interventi
di variazione della destinazione d’uso
Modificato
dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013
Sono interventi
della destinazione d’uso gli interventi volti, anche senza l’esecuzione di
opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d’uso di una unità
Edilizia come delle singole unità immobiliari o trattandosi di unità
immobiliari residenziali di parti di queste ultime superiori ad un terzo della
loro superficie.
E’ sempre possibile, previa richiesta al
Sindaco, la variazione d’uso degli immobili, senza che ciò costituisca variante
al P.R.G., con esclusione del mutamento di destinazione d’uso degli immobili
dall’uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone
territoriali omogenee “D” di cui al D.I. 02.04.1968 n.1444 e in tutti i casi
espressamente vietati dalle norme di attuazione del P.R.G..
La variazione della destinazione d’uso degli
immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona omogenea in cui
ricade l’immobile medesimo.
Ove consentita, é autorizzata dal Capo
settore urbanistica, previo parere
dell’Ufficiale Sanitario e previo conguaglio del contributo di
concessione se dovuto.
Se la variazione di destinazione d’uso
interessa edifici gravati dai vincoli delle leggi 01.06.1939 n.1089, e
29.06.1939 n.1497 e successive modifiche ed integrazioni, e delle aree ad esse
assimilate nel P.R.G. può essere autorizzata sentito il parere delle competenti
autorità Regionali e Statali.
In tutti i casi di inosservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui
all’art.10 della legge 28.02.1985 n.47 e le sanzioni previste agli articoli 15
e17 della legge 28.01.1977 n.10. Restano salve le norme di cui al 3° comma
dell’art. 10 della L.n.10/77.
La domanda di Autorizzazione per la
variazione della destinazione d’uso, senza l’esecuzione di opere edilizie, deve
essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento
nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme
di legge, con il P.R.G. e con i regolamenti.
La domanda di Concessione per la variazione
della destinazione d’uso comportante l’esecuzione di opere edilizie, é
soggetta, oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente
comma, anche alle forme e alle procedure previste dal presente regolamento per
i diversi tipi di intervento.
(*)
Per i vecchi fabbricati, non sottoposti al vincolo della L. n° 1089/39, al fine di semplificare i cambi di
destinazione d’uso, sono consentite, previa apposita convenzione, deroghe per
le attività di artigianato artistico, di ristorazione e turistico-ricettive, ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 26-03-2002, n° 2.
art.45
Varianti in corso d’opera
Le varianti, che si rendessero necessarie
nel corso dell’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di
opere soggette a Concessione Edilizia, possono essere attuate previo
esperimento delle procedure inerenti alla preventiva Autorizzazione o
Concessione.
Qualora si tratti di varianti non
sostanziali che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o
con i regolamenti comunali e non modifichino la sagoma, la superfici utile e la
destinazione d’uso delle costruzioni previste nel progetto, le varianti stesse
possono essere eseguite previa comunicazione scritta e salva, ove occorra, la
necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio della
concessione.
La approvazione della variante in corso
d’opera deve essere richiesta prima dell’esecuzione delle opere e in ogni caso
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Le varianti
dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità o
agibilità.
La presente norma di regolamento non si
applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi
1089/1939 e 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, o vincolati dal
P.R.G. o soggetti a vincoli di altra natura.
CAPO VII
PROCEDURE, CONTROLLI E
REGOLE PER IL CANTIERE
art.46
Richiesta
e consegne di punti fissi:
verifica del perimetro delle costruzioni
Prima di iniziare i
lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, il concessionario é
tenuto a richiedere all’U.T.C. la ricognizione della linea di confine con gli
spazi pubblici dell’area di pertinenza della costruzione oggetto di
Concessione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori
responsabile. Nell’esecuzione dell’opera il concessionario deve attenersi ai
punti fissi di linea e di livello.
Prima di iniziare gli scavi per nuove
costruzioni su aree che non confinano con spazi pubblici, ovvero per
costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di
pianificazione esecutiva, il concessionario é tenuto a contrassegnare, mediante
segnalazioni o picchiettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni
stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.
Le operazioni relative
alla consegna dei punti fissi sono eseguite, entro quindici (15) giorni dalla richiesta scritta dal personale tecnico
del Comune coadiuvato da eventuale personale messo a disposizione dal concessionario
e dall’assuntore dei lavori ma sotto la direzione di un funzionario comunale.
Le operazioni di picchettatura sono eseguite dal concessionario o
dall’assuntore dei lavori salvo verifica dell’Amministrazione Comunale. Delle
operazioni relative alla consegna dei punti fissi é redatto verbale in doppia
copia che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d’atto; tutte
le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un
deposito all’atto della richiesta. In tale verbale dovrà risultare anche la
quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica.
Il proprietario è tenuto a fare trovare il
piano di campagna sgombero, pulito e libero da sterpaglie, ma non può
effettuare movimenti di terra o altre opere che alterino la superficie e la
morfologia del luogo.
Le costruzioni private non devono invadere
con le proprie fondazioni il suolo pubblico salvo formale Concessione; dette
costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere
spinte orizzontali verso il suolo pubblico.
art.47
Inizio dei lavori
L’inizio dei lavori ed il rilascio della
concessione edilizia é subordinato al
rilascio del Nulla-Osta del Genio Civile di Trapani, a norma della legge
02.02.1974 n.64 e della L.R. 15.11.1982 n.135
L’inizio dei lavori e altresì subordinato
alla richiesta e consegna dei punti fissi.
Il titolare della concessione o il direttore
dei lavori deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori mediante
raccomandata A.R. al Sindaco e all’Ufficio Tecnico comunale.
Il concessionario deve inoltre munirsi
di tutti i nulla – osta, visti o
autorizzazioni di cui è prescritto il rilascio da parte degli uffici o enti
pubblici diversi.
Il titolare della concessione non può
comunque dare inizio ai lavori, se prima non sia stato da lui comunicato al
Sindaco il nominativo, la qualifica, e la residenza del costruttore e tale
comunicazione non sia stata confermata dalla
firma di questi ultimi. Ogni variazione successiva deve essere
comunicata dagli interessati al sindaco entro otto (8) giorni. In caso di
sostituzione del direttore dei lavori e/o del costruttore, i lavori devono
essere sospesi fino al deposito delle dichiarazioni di accettazione dei
subentranti.
Nel caso di necessità di occupazione di
suolo pubblico deve essere fatta separata domanda al Sindaco con indicazione
planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere, onde ottenere
l’autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.
In tutti i cantieri di lavori deve essere
affissa, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano
indicati:
1.
nome e cognome del titolare
della concessione ed eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata
ai lavori;
2.
nome, cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
3.
nome, cognome e titolo professionale del coordinatore per l’esecuzione e per la
progettazione della sicurezza;
4.
generalità dell’impresa costruttrice o l’indicazione che i lavori
sono eseguiti in economia diretta;
5.
nome e cognome e qualifica dell’assistente;
6.
indicazione del numero e della data della concessione edilizia o
dell’autorizzazione.
In caso di interruzione dei lavori, il
concessionario deve darne immediata comunicazione al sindaco, indicando i
motivi che hanno determinato l’interruzione e disponendo altresì, durante
l’interruzione stessa, le cautele atte a garantire la pubblica incolumità ed il
pubblico decoro. L’Amministrazione Comunale può far cessare conseguentemente
l’occupazione del suolo pubblico, eventualmente concessa, salvo che
l’interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.Il concessionario
deve darne comunicazione all’U.T.C. della ripresa dei lavori.
art.48
Controllo sull’esecuzione
dei lavori e
vigilanza delle
costruzioni
La corrispondenza
delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle
leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate
nell’autorizzazione a costruire nonché ai disegni di progetto, in base a cui fu
rilasciata
A tal uopo
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle
costruzioni hanno diritto a libero accesso ai cantiere e ad effettuare
qualsiasi operazione di controllo.
Il capo settore urbanistica e/o il responsabile
dell’U.O.A.E., in attuazione alle vigenti normative, ordina la sospensione dei
lavori, quando:
1.
siano violate le leggi, i regolamenti e prescrizioni degli
strumenti urbanistici;
2.
non siano osservate le disposizioni del presente Regolamento e le
norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o
autorizzazione e nei progetti allegati;
3.
il direttore dei lavori non abbia assunto l’effettiva direzione,
ovvero non sia stata comunicata al Sindaco la sua sostituzione;
4.
la concessione od autorizzazione risulti ottenuta in base a
dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero.
L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia, se entro
quarantacinque (45) giorni dalla sua
notificazione, non siano adottati i provvedimenti definitivi ai
sensi di legge.
Fermi i provvedimenti e le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato per:
1.
l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legislazione
vigente, in quanto applicabile;
2.
l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dal presente regolamento edilizio, dallo strumento urbanistico e dalla
concessione edilizia;
3.
l’esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della
concessione;
4.
la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione;
5.
l’inosservanza delle norme riguardanti le lottizzazioni;
si
applicano le sanzioni penali al riguardo previste dalle norme vigenti.
Fatte salve le sanzioni amministrative e
penali, le opere iniziate senza concessione o in contrasto con essa ovvero iniziate sulla base di concessione
successivamente annullata, ai sensi della legislazione vigente non beneficiano
delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né dai contributi o di
altre previdenze dello Stato o di Enti pubblici.
E’ vietato a tutte le aziende erogatrici di
servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere
prive di concessione o di autorizzazione.
art.49
Procedure,
domanda e documentazione per il rilascio del certificato di abitabilità e di
agibilità
(*)
Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del
25-10-2013
Il titolare della concessione ad edificare o
della autorizzazione alla esecuzione di opere, per ottenere l’agibilità o
l’abitabilità deve fare domanda esplicita al Sindaco, quando i lavori siano
stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico, redatta su carta da bollo e consegnata, insieme agli
atti documentali richiesti, o mediante deposito diretto, presso l’Ufficio
Tecnico o mediante spedizione con raccomandata A.R.
Nel caso di deposito
diretto, l’interessato dovrà richiedere una ricevuta intestata al nominativo
del richiedente, con l’indicazione del numero di protocollo e la data di
ricevimento.
Per le nuove costruzioni e gli edifici trasformati,
destinati a:
5.
abitazione
6.
studi professionali e uffici
7.
esercizi commerciali o artigianali
8.
industriali
9.
spettacoli
e comunque destinati alla permanenza delle
persone, o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali
ecc…. è necessaria l’autorizzazione di agibilità e abitabilità, prima che ne
sia in qualunque modo iniziato l’uso.
1. I certificati di
abitabilità, agibilità e conformità, si intendono rilasciati ove, entro
sessanta (60) giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa
comunicazione.
2. Alle richieste di cui al
precedente comma deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico
responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della
Concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di
regolamento connessa all’oggetto della richiesta.
3. SOPPRESSO
(*)
4. In caso di applicazione
della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del Comune devono
ugualmente completare l’esame del relative domande entro novanta (90) giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Qualora venga accertata
la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il Capo settore
urbanistica provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti,
assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari a
far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e
disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della
richiamata disposizione. La revoca é comunicata alle aziende erogatrici di
servizi per gli atti di competenza.
6. La mancata richiesta di
autorizzazione di abitabilità o agibilità darà luogo alle sanzioni previste
dalla legge.
7. La dichiarazione di
abitabilità e di agibilità degli edifici è necessaria per poter utilizzare tutti gli edifici con destinazione residenziale situati nel territorio comunale.
8. Inoltre, salvo che non
sia applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 15 della legge
28.01.1977 n.10 così come sostituito dall’art. 2 della legge n° 47/85 e
successive modifiche ed integrazioni, non può essere rilasciata a fabbricati e
ad unità immobiliari:
·
non autorizzati in tutto o
in parte da Concessione;
·
destinati anche di fatto in tutto in parte a funzione differente da
quella determinata dalla Concessione;
·
sostanzialmente difformi dalla Concessione.
9. La dichiarazione di abitabilità e di agibilità
non può mai essere rilasciata se la costruzione viola disposizioni igienico-sanitarie
e norme urbanistiche intese a rimuovere le cause di insalubrità.
10. Il Capo settore
urbanistica, entro sessanta (60) giorni dalla richiesta della licenza d’uso,
ove si riscontri l’impossibilità di rilasciarla, deve notificare
all’interessato avviso con l’indicazione delle opere e degli adempimenti
necessari per ottenere l’autorizzazione, prefiggendo un termine non inferiore a
novanta (90) giorni e non superiore a centoventi (120) giorni per l’esecuzione.
11. Trascorso il termine
assegnato il Capo settore urbanistica notificherà, entro i successivi novanta
giorni diniego motivato.
art.50
Lavori
non ultimati in termine utile
Qualora i lavori
non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario può presentare
istanza diretta ad ottenere una nuova Concessione; in tal caso la nuova
Concessione concerne la parte non
ultimata.
REGOLAMENTO
EDILIZIO
- INDICE GENERALE -
Capo I
Norme Preliminari
Art. 1
Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio pag. 1
Art. 2
Osservanza del regolamento edilizio pag.
2
Capo II
Commissione Edilizia
Art. 3
Attribuzioni della Commissione Edilizia pag 3
Art. 4
Composizione delle Commissione Edilizia pag.
3
Art. 5
Indennità e rimborso spese pag.
3
Art. 6
Funzionamento della Commissione Edilizia pag.
3
Capo
III
Definizione delle categorie di intervento
Art. 7
Interventi edilizi diretti pag.
3
Art. 8
Nuove costruzioni: interventi edilizi con piano
di lottizzazione pag.
4
Art. 9 Opere soggette a
Concessione Edilizia pag.
5
Art.10 Opere per le quali é prescritta
l’autorizzazione pag. 6 Art.11 Opere non soggette a Concessione
autorizzazione o
Comunicazione pag. 8
Art.12
Manutenzione ordinaria pag.
9
Art.13
Manutenzione Straordinaria pag.
11
Art.14
Restauro e risanamento conservativo pag.
13
Art.15
Ristrutturazione edilizia pag.
15
Art.16
Ristrutturazione urbanistica pag. 15
Art.17
Opere interne pag. 16
Art.18
Interventi relativi a pertinenze pag.
18
Art.19
Interventi diversi o per opere minori pag. 19
Art.20
Interventi per manufatti provvisori pag.
20
Art.21
Impianti di telefonia radiomobile e similari pag. 21
Art.22
Demolizioni pag.
21
Art.23
Costruzioni precarie e semipermanenti pag.
22
Art.24
Lavori eseguibili d’urgenza pag.
22
Art.25
Edicole funerarie, tombe a sarcofago
pag. 23
Capo
IV
Concessione Edilizia e Autorizzazione
Art.26
Domanda di Concessione edilizia pag.
25
Art.27 Elaborati tecnici a corredo dell’istanza di
Concessione Edilizia pag.
27
Art.28
Istruttoria preliminare dei progetti pag. 35
Art.29
Concessione Edilizia pag.
37
Art.30
Rilascio della Concessione Edilizia pag.
39
Art.31
Efficacia della Concessione Edilizia pag.
39
Art.32
Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca
della Concessione Edilizia pag.
39
Art.33
Controllo partecipativo pag.
41
Art.34 Deroghe pag.
41
Art.35 Responsabilità pag. 41
Art.36 Autorizzazione:
domanda,documentazione,
validità e rinnovo pag. 41
Capo
V
Strumenti attuativi e Regolamento Edilizio
Art.37
Certificato di destinazione urbanistica pag.
48
Art.38
Piani di lottizzazione pag.
49
Art.39
Contenuti principali della Convenzione
delle lottizzazioni pag.
52
Art.40
Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario pag. 53
Art.41
Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione
eseguite per convenzione pag.
54
Art.42
Piani di lottizzazione per complessi insediativi
chiusi ad uso abitativo pag.
54
Capo
VI
Destinazioni d’uso e varianti
Art.43
Destinazioni d’uso pag.
55
Art.44
Interventi di variazione della destinazione d’uso pag. 56
Art.45
Varianti in corso d’opera pag.
58
Capo
VII
Procedure, controlli e regole per il cantiere
Art.46 Richiesta e consegne di punti fissi:
verifica del perimetro delle costruzioni pag.
58
Art.47 Inizio dei lavori pag.
59
Art.48
Controllo sull’esecuzione dei lavori e
vigilanza delle costruzioni pag.
60
Art.49
Ultimazione dei lavori e dichiarazione di
abitabilità e di agibilità pag.
62
Art.50
Lavori non ultimati in termine utile pag.
64