Comune di Valderice 

Città - Territorio

 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE

Adeguato al  Decreto del Dirigente Generale n° 1219 del 22.12.2005

pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 03.03.2006

Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

CAPO I   

 

NORME PRELIMINARI

 

art. 1

Natura, contenuto  e limiti del regolamento edilizio

 

      Il presente regolamento, parallelamente e in continuità con le norme e le prescrizioni contenute negli altri elaborati del P.R.G., disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo. Inoltre visto quanto disposto dalla L. 1150 del  17/08/1942, e successive modifiche, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n° 1265 del 27/07/1934 e successive modifiche, e facendo riferimento alle leggi in vigore, il presente regolamento detta norme sulle seguenti materie:

la formazione, i compiti e il funzionamento della  Commissione Edilizia Comunale;

la presentazione della comunicazione o delle domande di concessione o autorizzazione per costruire, trasformare e recuperare i fabbricati e la richiesta di punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

la compilazione dei progetti di opere edilizie anche per quanto riguarda il numero, il tipo ed il contenuto degli elaborati richiesti a corredo dei progetti, e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;

le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico ecc…..;

la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti;

l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone omogenee di cui al P.R.G.;

gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;

l’ampiezza e il decoro di elementi di arredo urbano e servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana (tabelle stradali, mostre, affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc……);

le norme igieniche da osservare nella costruzione ai fini della salute pubblica e della salvaguardia ambientale, le caratteristiche edilizie dei fabbricati e dei locali che ne fanno parte, tra cui quelle igienico-sanitarie, tecnologiche e dimensionali e quelle relative agli impianti e alla sicurezza nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche;

le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinate zone e frazioni o lungo determinate vie o piazze;

la recinzione e la manutenzione di aree scoperte, parchi, giardini e di zone private interposte tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

l’apposizione e conservazione dei numeri civici;

la lottizzazione delle aree fabbricabili. 

art. 2

Osservanza del Regolamento Edilizio

 

   Chiunque privato cittadino o ente pubblico o privato, intenda, nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, recuperare o demolire quelli esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio o intraprendere qualunque attività che comporti trasformazione urbanistica e/o edilizia, deve sottostare alle norme e alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente regolamento e alla normativa statale e regionale vigente.

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono soggette alle conseguenze amministrative di cui agli articoli 871 e 872  del Codice Civile


CAPO II

 

COMMISSIONE EDILIZIA

 

Art. 3 

Attribuzioni della Commissione Edilizia

(*) Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia Comunale

 

art.4

Composizione della Commissione Edilizia

(*) Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia Comunale

 

art.5

     Indennità e rimborso spese

(*)Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia Comunale

 

art.6    

Funzionamento della Commissione Edilizia

(*) Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia Comunale

 

 

CAPO III

 

 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO 

 

art.7    

Interventi edilizi diretti  

 

    In tutto il territorio comunale quando non sono prescritti piani attuativi, piani di settore, e nei casi in cui è espressamente fatto divieto, l’intervento diretto si attua attraverso il rilascio della Concessione Edilizia salvo i casi previsti dalla L.R. 10 agosto 1985 n.37, per gli interventi in cui è sufficiente l’autorizzazione e la comunicazione rilasciata dal Capo settore urbanistica (snellimento procedure urbanistico-edilizie). Per le opere in cui è sufficiente l’autorizzazione devono essere specificate le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d’uso.

 

art.8    

Nuove costruzioni: interventi edilizi con piano di lottizzazione

 

Deve considerarsi lottizzazione di terreno a scopo edilizio qualsiasi iniziativa edilizia che ponga in essere la costruzione di edifici e la predisposizione di opere di urbanizzazione ed attrezzature e servizi, in una zona che ne sia priva, al fine di creare un nuovo aggregato funzionalmente autonomo, almeno per le esigenze primarie, ma integrato morfologicamente, socialmente e funzionalmente ai tessuti urbani limitrofi (se esistenti), e al paesaggio naturale circostante.

La lottizzazione di un’area non è da intendersi come mero frazionamento, bensì come intervento edilizio-urbanistico sui terreni interessati, per i quali dovrà risolversi sia il problema degli insediamenti che quello delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Il piano di lottizzazione ha natura di strumento urbanistico di attuazione del P.R.G.

Sono pertanto da evitare gli interventi lottizzatori che interessino superfici di limitata estensione (per la dimensione minima delle aree da lottizzare vedi N.T.A.).

La caratteristica delle lottizzazioni a scopo edilizio non discende dall’esecuzione contemporanea  di tutti  i manufatti che dovranno sorgere sul suolo in questione ma, principalmente, del quale dovranno costituire parte integrante sia gli edifici residenziali che gli impianti e le attrezzature di interesse collettivo e pubblico, al fine  di creare un insieme armonico al suo interno e nel rapporto con il tessuto urbano circostante.

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle lottizzazioni, laddove consentita e/o prescritta dal P.R.G., è soggetta alla presentazione del progetto al Sindaco ed è approvata con Delibera del Consiglio Comunale previo parere dell’ufficio tecnico, della Commissione edilizia nonché della Soprintendenza ai BB.CC.AA. se dovuto,  e dell’ufficio del Genio Civile.

 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità delle opere al progetto di lottizzazione presentato e sulla rispondenza, delle opere eseguite, al Regolamento Edilizio, alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., e alla legislazione vigente nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa o difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica diffida dall’iniziare o continuare i lavori rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge.

art.9

     Opere soggette a Concessione Edilizia     

 

    Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al Sindaco la Concessione Edilizia per l’esecuzione di qualsiasi attività che comporti trasformazione urbanistica ed Edilizia del territorio comunale nonché il mutamento della destinazione degli immobili, ove previsto.

    Sono subordinate al rilascio della Concessione Edilizia le opere ed i lavori di seguito elencati:

·       nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con i metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale con esclusione di quelli previsti dall’art.5 della L.R.n.37/85;

·       demolizione totale con contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;

·       opere di ristrutturazione Edilizia ed urbanistica;

·       interventi di restauro e di risanamento conservativo secondo a quanto previsto dall’art.20 della L.R.n.71/78 comma c) e d) relativamente agli immobili vincolati ex Legge 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.;

·       installazione di attrezzature impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;

·       costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature

·       realizzazione da parte di enti istituzionalmente competenti, di impianti e attrezzature  di interesse generale, con esclusione delle opere pubbliche per i quali è prescritto il rilascio dell’attestazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 154 della L.R. n° 25/1993;

·       realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

·       realizzazione di opere e costruzioni sotterranee interessanti il suolo pubblico e privato;

·       installazione di capannoni, ponti e impianti tubolari e sospesi o similari, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, qualora non costituiscano pertinenze e/o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti;

·       interventi volti a mutare destinazione d’uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari residenziali accompagnati dalla realizzazione di opere edilizie;

·       opere e costruzioni relativi all’installazione di complessi turistici complementari quali complessi ricettivi all’area aperta, campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei;

·       occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merce a cielo libero, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.;

·       opere di demolizioni di edifici o di unità immobiliari, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazioni di cave e torbiere, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1497/39 e 1089/39 e succ.mm.ii.;

·       opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1497/39 e 1089/39 e succ. mm.ii.

   art.10

     Opere per le quali è prescritta l’autorizzazione    

 

    L’autorizzazione sostituisce la Concessione Edilizia per le seguenti opere:

·       frazionamenti di unità immobiliari

·       lottizzazioni

·       esecuzione anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti esecutivi, nonché  l’installazione di impianti delle acque luride; opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato)

·       interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall’art.20 lettera b) e c) della L.R.n.71/78 e secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. purché non contrastanti con le norme vigenti;

·       opere costituenti pertinenza o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti;

·       impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo (cabine balneari stagionali, ecc.... rif. circolare A.R.T.A. n.2/92 D.R.U.);

·       la realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di cancelli e recinzioni, se di altezza non superiore a tre (3) metri;

·       realizzazione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta o sostegno purché non superino l’altezza di m. 2,00 con esclusione dei fondi rustici;

·       la posa in opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al pubblico transito;

·       demolizioni;

·       coloriture, decorazioni di edifici e manufatti esistenti;

·       tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

·       la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo libero con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali nell’ambito delle pertinenze dei lotti degli impianti produttivi;

·       l’escavazione di pozzi e le strutture ad essi connesse;

·       costruzioni di strade interpoderali o vicinali;

·       scavi e rinterri che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere;

·       costruzione di serre se finalizzata alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricoltura ecc.);

·       le opere esterne necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche;

·       l’apposizione, rimozione, modifica di corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue, o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico, vetrine insegne iscrizioni, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici, recanti indicazioni a carattere privato, ai sensi del regolamento edilizio vigente e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al D.L. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

·       gli allacciamenti alle reti di fognatura comunale, dell’acquedotto, del gas, dell’energia elettrica, ecc.;

·       opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi di insediamenti civili che non recapitino in pubbliche fognature;

·       l’abbattimento di alberi privati;

·       l’esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, con l’osservanza delle norme di tutela delle strade e ferma restando la necessità dell’autorizzazione da parte degli enti proprietari per analoghi lavori da eseguire nelle strade provinciali e statali;

·       la costruzione di passi carrabili su strade e piazze pubbliche e private soggette a pubblico transito;

·       l’apposizione da parte di enti pubblici e di privati, di manufatti mobili quali cabine, baracche, box, ecc... a carattere temporaneo o permanente;

·       chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati) ,

·       distributore di carburante e simili

·       edilizia funeraria: costruzione e modificazione di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;

·       l’installazione di antenne ricetrasmittenti per l’erogazione del servizio pubblico di telefonia radiomobile e di impianti per servizi similari, dei sistemi e delle apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia.   

art.11

Opere non soggette a Concessione, autorizzazione o comunicazione

 

    Non sono soggette a Concessione, ad autorizzazione o comunicazione al Sindaco le seguenti opere:

·       manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lettera a) dell’art.20 della L.R.n.71/78 e secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente regolamento edilizio purché non contrastino con le leggi vigenti;

recinzioni di fondi rustici;

strade poderali;

·       opere di giardinaggio, risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;

·       costruzioni di serre purché non finalizzate alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli (ortaggi, floricultura, etc.);

·       cisterne interrate ed opere connesse;

·       opere di smaltimento delle acque piovane;

·       opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.   

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria non è soggetta ad atti autorizzativi.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di “manutenzione ordinaria” ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti.

 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

art.12

     Manutenzione ordinaria

 

    Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla Legge n.1089/39, dalla Legge n.1497/39 e succ.mm.ii., e per gli immobili su cui i vincoli suddetti non sussistono o non sono stati inclusi dal P.R.G. tra gli edifici o le aree sottoposte a tutela, e nel rispetto dell’art.20 lettera a) della L.R.n.71/78, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Quindi quelli che non apportano modifiche a quei caratteri degli edifici , per cui era stata già rilasciata concessione. Tutte le opere di manutenzione ordinaria devono, dunque, essere volte a mantenere o a riportare gli edifici allo stato di decoro estetico e all’efficienza funzionale.

Per quanto riguarda gli impianti si precisa che  integrare o mantenere in efficienza” significa  potenziare e mantenere la funzionalità di detti impianti  ed eventualmente ,adeguarli alle norme CEI ed UNI.

In particolare sono opere di manutenzione ordinaria:

 

OPERE EDILIZIE ESTERNE:

·       ricorsa del manto di copertura e della piccola orditura per i tetti a falde, riparazioni di pluviali e grondaie nonché la sostituzione di parte degli stessi, purché siano utilizzati materiali con caratteristiche formali e colori uguali a quelli preesistenti;

·       riparazione di balconi e terrazzi (rappezzi);

·       riparazione e rifacimento, con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelle preesistenti, dei manti di copertura dei terrazzi e della pavimentazione dei cortili, cavedi ecc…..

·       riparazione degli infissi e dei serramenti esterni, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso, purché non siano mutate le caratteristiche esteriori degli elementi preesistenti (materiali, sagoma, orditura, colori, dimensioni delle porzioni apribili, ecc… cioè si collochino elementi in tutto uguali a quelli preesistenti prima del degrado);

·       riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione esistente;

·        riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti.

OPERE EDILIZIE INTERNE:

·       riparazione o sostituzione delle pavimentazioni;

·       rinnovo delle tinteggiature e degli infissi interni;

·       sostituzione di rivestimenti murari.

IMPIANTISTICA

·       riparazione, sostituzione e posa di apparecchi sanitari all’interno dei servizi esistenti;

·       riparazione o sostituzione parziale di impianti idraulici igienico-sanitari e relative tubazioni, di impianti elettrici, di riscaldamento, elettrici, di ventilazione, di fornitura del gas;

·       installazione di citofoni;

·       opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o per adeguarli alle normali esigenze di servizio e alle norme di sicurezza. In base all’art. 5 della Legge 308/92 e succ. mm.ii. l’installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera, quindi può essere assimilato alle opere di manutenzione ordinaria in quanto “integrazione degli impianti tecnologici esistenti”

VERDE

·       manutenzione del verde privato esistente, con esclusione dell’abbattimento di alberi ad alto fusto o di essenze pregiate.

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria non è soggetta ad atti autorizzativi.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di “manutenzione ordinaria” ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti.

 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

    art.13  

Manutenzione Straordinaria

 

    Sono “interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche  delle destinazioni d’uso” (art.20 – b) della L.R. 27/12/1978 n° 71.

    Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio rinnovato sostanzialmente o diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. Inoltre gli interventi in questione non devono comportare modifiche della pendenza dei tetti, e dei caratteri dei materiali delle coperture nonché della posizione delle aperture verso l’esterno.

    Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

·       il consolidamento delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse, quali muri di sostegno, architravi e solette e in generale strutture verticali, nonché la sostituzione di parti limitate di strutture stesse;

·       le opere di modificazione parziale dell’asseto distributivo di singole unità immobiliari;

·       l’installazione di nuovi impianti tecnologici;

·       le opere necessarie ad allestire nuovi servizi igienico-sanitari ed a integrare gli impianti tecnologici  esistenti, anche aggiungendo nuove reti ed elementi agli impianti, ferme restando le norme di sicurezza;

·       il ripristino delle facciate esterne, intonaco e tinteggiature, con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti con l’esclusione degli stabili soggetti a vincolo monumentale (L.1089/39) per i quali è sempre necessario il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;

·       la  sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere, purché vengano rispettate le caratteristiche di forma, dimensione, colore, e, più in generale, la tipologia esistente;

·       la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l’intervento interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;

·       la sostituzione delle recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore e materiale, di pertinenza degli edifici;

·       la realizzazione dell’isolamento termico, esterno, ai sensi delle vigenti leggi.   

    Nell’ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quelli elencati al comma precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientrano in particolare la realizzazione di:

·       cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;

·       sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello stabilimento o nelle aree di pertinenza;

·       serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;

·       sistema di pesatura;

·       garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all’esterno dello stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi;

·       vasche di trattamento e di decantazione;

·       attrezzature per carico e scarico merci, nastri trasportatori, elevatori e simili;

·       impianti di depurazione delle acque.   

    Nell’ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione di:

·       impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa;

·       impianti di smaltimento dei rifiuti organici. 

    Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria  è soggetta al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.08.1985 n° 37.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o dell’ U.O.A.E.,  diffida dall’iniziare o continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge.

art.14

     Restauro e Risanamento Conservativo

 

    Sono interventi di restauro e risanamento conservativo “quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio “ (art.20 – c) della L.R. n° 71/1978).

    E’ importante non confondere la sostituzione con il rinnovamento; rinnovare  una struttura vuol dire ricostituirla nel suo assetto originario, o al massimo rinsaldarla con elementi addizionali (iniezioni di cemento, tiranti in acciaio, reti elettro-saldate, ecc…..)

    Il tipo di intervento prevede:

il restauro e il ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi distribuivi che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura dell’edificio mediante:

·       interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla definizione del tipo edilizio quali i collegamenti verticali e orizzontali (androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc...), il tipo di copertura, la posizione dei muri principali, le quote dei solai, intervenendo con materiali e tecniche tradizionali;

·       interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i rapporti preesistenti fra unità Edilizia ed aree scoperte di pertinenza;

·       interventi di restauro e ripristino delle fronti interne ed esterne;

·       la ricostruzione filologica dell’edificio o delle parti eventualmente crollate e/o demolite; la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

·       il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore pregio per le  caratteristiche costruttive e decorative;

·       il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota delle murature portanti, dei solai e delle volte, delle scale, del tetto;

·       le demolizioni delle superfetazioni incongrue con l’impianto originario;

·       l’eventuale modificazione delle partizioni in unità d’uso diverse da quelle in atto, con lo spostamento di tramezzature;

·       l’inserimento degli  impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, impianto elettrico, idraulico ecc…..) che non pregiudichi la stabilità delle strutture, oltre che degli impianti igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;

·       l’inserimento di elementi accessori, per adattarla alle nuove esigenze d’uso, quali ascensori, piccoli montacarichi, ecc…..

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, l’esecuzione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10.08.1985 n° 37..

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o dell’ U.O.A.E.,  diffida dall’iniziare o continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge.

art.15

     Ristrutturazione Edilizia

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (art.20 – d) della L.R. n° 71/78). Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, anche con la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, nel rispetto delle prescrizioni di zona”.

    Costituiscono interventi di ristrutturazione Edilizia:

·       la modifica dell’impianto strutturale esistente;

·       la modifica della tipologia della copertura;

·       la modifica della posizione dei livelli dei solai;

·       l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione delle forature esterne e l’inserimento di nuovi balconi, prospettanti su pubbliche vie o piazze;

·       i lavori di demolizione con ricostruzione di parti di modesta entità in relazione alla consistenza dell’edificio.

    Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla concessione edilizia ai sensi dell’art.36 della L.R. n° 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle opere eseguite. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla normativa in difformità delle opere eseguite rispetto a quelle autorizzate, il Capo settore urbanistica e/o dell’ U.O.A.E.,  diffida dall’iniziare o continuare i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori adempimenti ai sensi di legge.

art.16

     Ristrutturazione Urbanistica

 

    Sono “interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. n°1444/68, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi” (art.20 – e della L.R. n° 71/78)

art.17

     Opere Interne

 

    Alcune opere interne costituiscono, ai fini degli atti autorizzativi richiesti per la loro esecuzione, una categoria a parte.

In generale, secondo quanto disposto dall’art.9 della L.R. 10.08.1985 n° 37 e succ.mm.ii., non sono soggette a Concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti strade e piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a), dell’art. 2  del  D.I. 02.04.1968 n.1444 (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi)  rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

        Le opere da realizzarsi su edifici  vincolati ai sensi della Legge 01.06.1939 n.1089 e della Legge 29.06.1939 n.1497 e successive modifiche ed integrazioni o secondo le prescrizioni del P.R.G. non possono rientrare in questa categoria.

        “Non sono soggette ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti” .

        Quindi è necessario che mediante dette opere non si modifichino i rapporti ottimali di aerazione e illuminazione preesistenti nonché le caratteristiche prescritte dalle norme degli strumenti urbanistici-edilizi adottati (es: dimensione minima dei vani, altezze minime, caratteristiche igieniche, ecc…).

        Ciò premesso, sono opere interne:

·         rinforzo delle solette di calpestio anche con putrelle e reti elettro-saldate a condizione che gli interventi non pregiudichino la sicurezza delle strutture;

·         apertura e chiusura dei vani porta, sui tramezzi, per mettere in comunicazione ambienti della stessa unità immobiliare;

·         costruzione di arredi fissi, piccole opere murarie, apertura e chiusura di vani porta in pareti divisorie della stessa unità immobiliare;

·         spostamento (demolizione e ricostruzione) di tramezzi interni al fine di ottenere una nuova distribuzione degli ambienti a condizione che non sia mutato il numero di unità immobiliari;

·         chiusura di verande: “non è considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie” (art. 9 della L.R. 10.08.1985 n° 37 e succ.mm.ii.). Quindi la chiusura delle verande, pur non essendo un’ opera interna, è considerata ai fini degli atti amministrativi richiesti, alla stessa maniera delle opere interne a condizione che:

·         il balcone o la terrazza su cui realizzare la veranda non sia prospiciente a spazi pubblici;

·         non venga demolita la parete di tompagnamento per la parte prospiciente il balcone da chiudere a veranda.

La comunicazione al Sindaco ex art. 9 della L.R. n° 37/1985 e succ.mm.ii., da presentarsi a firma del proprietario o aventi titolo deve contenere oltre ai dati anagrafici e il domicilio di chi presenta la domanda, nonché l’indicazione dell’immobile su cui eseguire le opere, la dichiarazione da parte dello stesso che:

·         le opere da eseguire rispondono pienamente alle caratteristiche ed alla casistica di cui all’art. 9 della L.R. n° 37/85 e succ.mm.ii.;

·         le opere eseguite saranno esattamente quelle descritte nella relazione tecnica di accompagnamento alla domanda;

·         l’immobile non risulta vincolato ai sensi delle leggi n° 1089/39 e 1497/39 e succ. mm.ii., né dalle prescrizioni del piano regolatore vigente o da altri vincoli.

Nella relazione tecnica di accompagnamento alla comunicazione, deve essere specificato:

·       nome, cognome, e numero di iscrizione all’Albo del professionista incaricato;

   nome e cognome del committente

   individuazione dell’immobile oggetto delle opere

   descrizione dettagliata dei lavori da svolgere

  attestazione che i lavori da svolgere non comportano modifiche della sagoma della costruzione, non determinano aumento di superficie utile, né del numero delle unità immobiliari, non comportano mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, non recano pregiudizio alla staticità dell’immobile, non alterano la struttura portante e rispettano le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

   nel caso di immobili di cui all’art.2 – lettera a) – del D.I. 1444/68, attestazione che i lavori da svolgere rispettano le originarie caratteristiche costruttive.

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, le opere interne possono essere eseguite trasmettendo contestualmente all’inizio dei lavori, una comunicazione a firma del proprietario o di aventi titolo accompagnata  da una relazione tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato.

 E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino nella categoria delle opere interne come definita dall’art.9 della L.R. n° 37/85 o in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti.

art.18

 Interventi relativi a pertinenze

 

    “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa” (art.817 del Codice Civile)

    Pertanto sono da considerarsi pertinenze le cose poste in rapporto di subordinazione con altre preesistenti che pur conservando la propria autonomia, ne migliorano l’utilizzazione o ne aumentano la funzionalità e il decoro.

Possono quindi ragionevolmente considerarsi pertinenze le opere di giardinaggio ad  esclusivo servizio di costruzioni residenziali già esistenti, quali autorimesse, verande, recinzioni aventi l’altezza non superiore a m. 3,00, cortili e giardini si intendono autorizzati decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.

    In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

    Gli interventi per l’allestimento di autorimesse al servizio di fabbricati residenziali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando quelle preesistenti siano carenti rispetto alla normativa urbanistica vigente, non sono assoggettati alle norme relative indicate di seguito.

    Qualora l’immobile sia soggetto a tutela, ai sensi del successivo articolo, l’autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita.

    Per quanto riguarda le insegne commerciali, targhe professionali e simili trovano applicazione le disposizioni di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui al Decreto Legislativo n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

    Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, gli interventi relativi a pertinenze ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 37/1985 sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dal Capo settore urbanistica previa acquisizione del parere igienico-sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

art.19

interventi diversi o per opere minori

 

    Sono definiti “diversi” o per “opere minori” gli interventi volti alla produzione di:

·         distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano;

·         cartellonistica  murale o a struttura  autoportante;

·         impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico ovvero di episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;

·         monumenti ed edicole funerarie.

    Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.

    La domanda per gli interventi diversi deve essere corredata dei seguenti documenti:

·         una o più planimetrie generali a scala 1:2000 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione dell’intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest’ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato;

·         progetto dell’opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna e non inferiore a 1:100) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare;

·         ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti.

     Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L. 1089/1939 , dalla L. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni e le competenze per le aree su cui i vincoli suddetti non sussistono ma sono state incluse dal P.R.G. tra le aree sottoposte a tutela, o sono sottoposti a vincoli di altra natura, gli interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva autorizzazione  ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 37/1985,  rilasciata dal Capo settore urbanistica previa acquisizione del parere igienico-sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

art.20

     Interventi per manufatti provvisori

 

    Sono gli interventi volti a insediare sul territorio comunale manufatti provvisori anche non infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie attivi comunque per periodi stabiliti dall’A.C., sono soggetti a preventiva autorizzazione nella quale è espressamente indicata la scadenza o periodicità dell’autorizzazione stessa.

    I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie, essere realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.

    Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l’area interessata nel termine di 10 giorni dalla data di scadenza dell’autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino, l’Amministrazione provvede direttamente in danno dell’inadempiente.

    L’autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la Concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

    Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili all’insediamento di impianti destinati al commercio su aree, a tal fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale.

 

art.21

Impianti di telefonia radiomobile e similari

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

( * ) Per meglio disciplinare la materia di rimanda all’apposito regolamento  comunale approvato con delibera del C.C. n° 53 del 13-10-2009 contraddistinto come allegato “ A “.

art.22

Demolizioni

    L’intervento di demolizione è soggetto ad autorizzazione, ai sensi delle presenti norme, tranne i casi esplicitamente previsti, che sono soggetti a Concessione Edilizia.

    Sono classificati come interventi di demolizioni gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante.

    Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto dell’autorizzazione o Concessione relative all’intervento del quale fanno parte.

    Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette a Concessione.

    La domanda di demolizione deve essere corredata da:

una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione dell’intervento nel contesto urbano o territoriale nonché il rapporto di quest’ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto interessato;

rilievo completo dello “Stato di Fatto” comprendente planimetrie, alzati e sezioni (in scala 1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica;

documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d’uso del manufatto stesso;

relazione circa le modalità tecniche della demolizione;

indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di autorizzazione o Concessione per interventi sull’area risultante.

 

    Il rilascio dell’autorizzazione di demolizione è subordinato:

alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione;

all’impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione;

all’impegno di procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati;

all’impegno di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata;

all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo;

in caso di inosservanza anche parziale degli impegni prescritti nelle presenti norme, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale può compiere l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente;

l’autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è subordinata all’eventuale e preventivo nulla osta delle competenti autorità;

qualora l’autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco. 

art.23

     Costruzioni precarie e semipermanenti

 

    Parimenti ai fabbricati con strutture murarie o in cemento armato, è necessaria l’Autorizzazione  per tutte le opere in legno, in metallo, in materiali speciali, sia costruiti in sito che prefabbricati, sia che abbiano carattere permanente con fondazioni stabili, o smontabili, anche se essi vengono eseguiti con carattere non definitivo.

    Tali strutture potranno essere costruite o installate in seguito a regolare Autorizzazione, nel rispetto delle norme sia delle leggi vigenti che del presente regolamento ed in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico.

    Non sono soggette a Concessione le opere provvisionali di imprese appaltatrici di lavori edili per la custodia di materiali e ricovero di macchinari che vengono eseguiti nel cantiere di lavoro e che possono avere solo, al massimo, la durata dell’appalto; con la ultimazione delle opere appaltate, dovranno essere comunque smontate.

    Per tali ricoveri che siano in lamiera ondulata o in altro materiale deve essere richiesta soltanto l’autorizzazione la quale potrà essere concessa sempre per una durata limitata.

art.24

Lavori eseguibili d’urgenza

    Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o cose. E’ comunque necessario che la condizione di urgenza sia accertata da una preventiva ispezione dei Vigili del Fuoco e dal responsabile dell’ufficio comunale di Protezione Civile, che ne rilasceranno certificazione.

    Resta fermo l’obbligo, per il proprietario, di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente e comunque non oltre cinque giorni (5), la domanda di Concessione o di autorizzazione di cui ai precedenti articoli.

art.25

     Edicole funerarie, tombe a sarcofago

   

Per edicole funerarie si intende generalmente una struttura rialzata dal piano di campagna con copertura; contenente più loculi sovrapposti sia sopra il livello del pavimento che sotto, purché siano rispettate le norme di cui all’art.76 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 e succ. mm.ii., ed eventuale ossario. Sono chiamate anche “chiesine” o “sepoltura a cassetta”.   

    L’altezza massima non deve comunque, superare i m.4,50.

    Per sarcofago si intende una sepoltura costruita con materiali lapidei (marmo, terrecotte, alabastro, granito pietra) e/o c.a., racchiudente una o più salme.

    Per le dimensioni e caratteristiche costruttive dei loculi, valgono le seguenti prescrizioni così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n.24 - punto 13 - oltre che dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente.

    Le misure di ingombro libero interno per le tumulazioni dei feretri non possono essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m.2,25 di larghezza m.0,75 e di altezza m.0,70. A detto ingombro va aggiunto, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alle pareti di chiusura di cui all’art.76, commi 8 e 9 del citato D.P.R. n.285/90.

    La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m.0,70 di larghezza, m.0,30 e di altezza m.0,30.

    I loculi possono essere sovrapposti e dovranno avere un diretto accesso con l’esterno per la tumulazione e l’estumulazione.

    L’attuale Regolamento di P.M. -D.P.R. 285/90- non pone più limiti minimi né di altro tipo, ma semplicemente dispone che le costruzioni e relative strutture dei loculi, indipendentemente dalla tipologia prescelta (muratura, c.a., prefabbricati etc.) siano rispondenti ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture “edilizie”, adattando le disposizioni antisismiche ove richiesto.

    Un altro requisito richiesto é la caratteristica di impermeabilità ai liquidi e ai gas che deve avere l’interno della struttura dei loculi; inoltre il piano di appoggio dei feretri, cioè la parte inferiore del loculo, deve avere una leggera pendenza verso l’interno per non permettere l’uscita dei liquidi che eventualmente si formassero.

    Il loculo deve essere chiuso, a tumulazione avvenuta, con una paretina di mattoni pieni disposti a una testa, intonacati esternamente per garantirne l’ermeticità; per la chiusura possono essere utilizzati altri tamponamenti quali lastre di pietra naturale, lastre di cemento armato vibrato e altri materiali con le stesse caratteristiche di stabilità, con spessore adeguati e sigillati in modo tale da ottenere l’ermeticità della chiusura.

    I singoli progetti di costruzione di sepolture private dovranno essere sottoposti al parere dell’U.T.C. ai sensi di legge e del Medico delegato di igiene competente.

    Non si tratta, quindi, di una vera e propria concessione edilizia di cui alla Legge n.10/77 e L.R. n° 71/78, anche se le procedure e l’iter per l’approvazione sono simili.

    Con la domanda di edificazione dovranno essere presentati:

·         Atto comprovante l’assegnazione in concessione del terreno;

·         Relazione tecnica con indicazione del tipo di progetto, materiali da utilizzare, numero dei posti - loculi che saranno realizzati ed eventuali ossari;

·         Elaborati grafici consistenti in piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata;

·         Stralcio della lottizzazione cimiteriale, e del vigente strumento urbanistico con l’indicazione del cimitero;

    Sono consigliabili materiali lapidei naturali (pietre naturali) o di consistenza e di buona conservazione (mattoni a faccia vista).

Sono vietati infissi in alluminio anodizzato e materiali plastici così come i materiali plastici dovranno essere vietati per gronde e pluviali.

    Sono da evitare il più possibile le pareti esterne intonacate e tinteggiate.

    La costruzione e l’usabilità delle sepolture (edicole funerarie e tombe a sarcofago) sono condizionate al rilascio dell’autorizzazione  edilizia.

    Il concessionario é obbligato a completare i lavori entro due anni, dalla stipula della concessione dell’area Cimiteriale, pena la decadenza della stessa.


CAPO IV 

 

CONCESSIONE EDILIZIA e

AUTORIZZAZIONE

   

art.26  

Domanda di Concessione Edilizia

 

    La domanda di Concessione Edilizia per eseguire i lavori di cui ai precedenti articoli, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o dall’avente titolo e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.

    La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

 

    L’istanza deve contenere, oltre all’oggetto della stessa:

·       nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del richiedente;

·       nome, cognome, domicilio, codice fiscale del progettista, che deve essere un tecnico (architetto, ingegnere, geometra, dottore in agraria, perito industriale agrario ecc.., nei limiti delle rispettive competenze) regolarmente iscritto al rispettivo albo o collegio professionale;

·       nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico come indicato al punto precedente, indicazioni e relative formalità potranno essere differite al momento della comunicazione di inizio lavori;

·       nome, cognome, domicilio, codice fiscale e firme del costruttore, del tecnico, dell’impresa e dell’assistente; dette indicazioni e relative formalità potranno essere differite al momento della comunicazione di inizio lavori;

·       nel caso di lavori cosiddetti “in economia” occorre indicare il responsabile del cantiere e relativi dati. 

 

    Dalla domanda devono, inoltre, risultare esplicitamente:

·       l’elezione del domicilio nel territorio comunale da parte del richiedente;

·       l’impegno di accettare e osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, nonché le leggi ed i regolamenti vigenti in materia e le norme tecniche di attuazione del P.R.G., nonché le previsioni dello stesso;

 

 

·       l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore, dell’assistente di cantiere, ove non già esplicitati in sede di istanza, allegando le dichiarazioni di accettazione degli stessi, nonché di comunicare entro, gli otto (8) giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena in caso di inadempienza, della decadenza d’ufficio della concessione. Progettista e Direttore dei lavori, nell’ambito delle competenze stabilite dalla Legge per le varie categorie professionali debbono essere iscritti in Albi o Collegi Professionali della Repubblica;   

·       l’eventuale designazione, da parte del richiedente o del proprietario dell’area oggetto dell’intervento, della persona o Ente cui deve essere intestata la Concessione, se diverso dal richiedente;

·       la documentazione attestante che il richiedente rientra tra gli aventi titolo legittimati.

 

    La domanda di Concessione ad edificare deve essere corredata da un minimo di quattro copie della documentazione annessa, per gli adempimenti successivi (istruttoria, pareri successivi, visione per il pubblico e rilascio copie).

 

    L’istanza di Concessione può essere presentata:

·         dal proprietario dell’area edificatoria;

·         dal superficiario al di sopra del suolo (art.952 c.c.);

·         dal superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle opere sotterranee;

·         dall’enfiteuta (art.959 e 960 del c.c.) con riferimento all’ambito e ai limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto di richiedere la Concessione per tutto ciò che é escluso dal contratto di enfiteusi;

·         dall’usufruttuario e dai titolari di diritto d’uso e di abitazione (art.981, 986, 1004, 1006, 1025 e 1026 c.c.), limitatamente alle richieste di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro;

·         dai titolari di diritti reali di servitù prediali, coattive o valutarie, i quali ai sensi dell’art.1065 del c.c. hanno solo diritto ad eseguire manutenzione e trasformazioni inerenti al loro titolo;

·         dal locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgente dell’immobile locato (ai sensi dell’art.1577 c.c.);

·         dall’affittuario agrario (legge 11.02.1971 n.11) e dal concessionario di terre incolte (D.L. 19.10.1944  n.279), i quali hanno, però, solo il diritto di effettuare miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

·         dal titolare in base al negozio giuridico di diritto privato, ciò delega, procura o mandato da parte del proprietario;

·         dai titolari dei diritti derivanti da provvedimenti autoritativi;

·         dai titolari dei diritti derivanti da specifiche situazioni previste dalla legge;

·         il tutore;

·         il curatore, limitatamente ad interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

    I soggetti elencati dal punto a) al punto f), per attestare il titolo devono presentare apposita copia dell’atto di proprietà e/o di costituzione del diritto.

    I soggetti elencati ai punti g) ed h), allo stesso fine, devono presentare il contratto debitamente registrato (redatto a norma dell’art.117 del c.c.).

     I soggetti di cui al punto i), allo stesso fine, devono allegare copia autenticata del documento di delega.

     I soggetti di cui ai punto j) e k), allo stesso fine, devono allegare copia autenticata del provvedimento amministrativo o giudiziale.

    Gli Enti pubblici (Comune, Provincia, Amministrazione dello Stato, Istituti Autonomi Case Popolari ecc..) legittimati a richiedere la Concessione Edilizia e/o l’attestato di conformità urbanistica per ogni tipo di intervento su terreni di loro proprietà o per i quali sia in corso la procedura di esproprio, devono richiedere la concessione tramite soggetti individuali rappresentati dell’Ente stesso (Sindaco o Presidente) allegando l’atto deliberativo del Consiglio dell’Ente medesimo.

    Le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, SICILIANA GAS, EAS, ecc..) qualora non siano proprietarie dei terreni sui quali chiedono di intervenire, devono produrre l’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure l’impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù.

art.27

     Elaborati tecnici a corredo dell’istanza di Concessione Edilizia

 

    Alla domanda di Concessione ad edificare, oltre alla documentazione relativa, devono essere allegati i necessari elaborati tecnici di progetto. Gli elaborati tecnici devono essere presentati in quadruplice copia (copie eliografiche piegate secondo il formato UNI A4 mm 210 x 297) e devono riportare su ciascuna tavola:

·       l’oggetto della richiesta di Concessione;

·       le generalità e firma del richiedente;

·       le generalità, firma e timbro professionale del/i progettista e del/i direttore/i dei lavori, nonché, se diverso, del calcolatore delle strutture;

·       la dizione chiara di ““Stato di Fatto”” e quella di “Progetto”.

 

    In dettaglio, gli elaborati tecnici che devono essere presentati a corredo della domanda sono:

 

1.    Corografia in scala non inferiore a 1:2.000, con stralcio dello strumento urbanistico vigente; detto elaborato sarà limitato alle mappe e norme che interessano l’intervento, riporterà gli estremi di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici vigenti (generali e attuativi) ed evidenzierà, con opportuna colorazione o campitura, l’area di intervento. Per gli interventi nel territorio aperto non inclusi nelle tavole alla scala urbana, la corografia può essere in scala 1:10.000. In tale corografia dovranno essere riportati anche gli eventuali vincoli relativi all’area di intervento.

 

2.    Estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento in data non anteriore a sei mesi, contenente gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di intervento, la relativa superficie e proprietà.

 

3.    Planimetria aggiornata della zona (“Stato di Fatto”) in scala 1:200/1:500, estesa per un raggio di almeno di quaranta (40) metri con riferimento all’intervento in progetto, dalla quale risulti:

 

·       orientamento e toponomastica;

·       quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti (comprese le opere di urbanizzazione, le alberature di rilievo, la viabilità e le infrastrutture di trasporto);

·       ubicazione della proprietà oggetto di intervento;

·       le altezze e le distanze degli edifici circostanti;

·       le ditte delle proprietà confinanti;

·       i distacchi dai confini di proprietà e da strade;

·       lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive (acquedotti, metanodotti, oleodotti, fognature, pozzi, fasce di rispetto in genere).

               

4. Planimetria di progetto del lotto in scala non inferiore a 1:200, orientata ed estesa all’interno del lotto, contenente l’inserimento dell’opera progettata e la rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla:

 

a)  andamento altimetrico dell’area;

b)  precisa ubicazione delle opere progettate (quote, distacchi, misure);

c)  indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto o scoperto;

d)  opere di sistemazione dell’area e destinazioni d’uso della stessa:

·       indicazione del tipo di recinzione;

·       indicazione della nuova vegetazione;

·       indicazione degli elementi di arredo;

·       indicazione delle pavimentazioni;

·       indicazioni di eventuali muri di sostegno ed opere d’arte;

·       indicazione dei percorsi e accessi pedonali e carrabili;

 

e) estremi di approvazione dell’eventuale piano attuativo del quale il lotto fa parte.

 

5.    Sezioni e profili del terreno in scala adeguata.

 

6.    Planimetria dei servizi a rete, nella scala di cui alla planimetria di progetto, contenente:

 

a)      il tracciato, l’indicazione della profondità e delle caratteristiche tecniche del sistema di distribuzione ed allaccio:

·           dell’acqua;

·           dell’energia elettrica;

·           del gas;

·           del telefono;

·           della pubblica illuminazione;

·           dello smaltimento e depurazione delle acque bianche, nere e di eventuali scarichi industriali;

b)    le opere eventualmente già esistenti.

 

Le opere già esistenti e quelle in progetto vanno graficizzate in maniera distinta, onde consentire l’individuazione.

 

7.    Piante di progetto in scala non inferiore a 1:100, relative ai singoli piani dell’edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei sottotetti e delle coperture.

   

Le piante devono indicare:

·       la dimensione complessiva dell’opera;

·       la destinazione d’uso dei locali;

·       le relative misure lineari e di superficie netta;

·       i vani scale;

·       i vani ascensore;

·       l’ingombro degli impianti e servizi igienici;

·       le canne fumarie, le condotte di ventilazione e scarico;

·       lo spessore delle pareti;

·       la dimensione e i materiali delle strutture portanti;

·       le quote interne ed esterne.

 

    Nella pianta delle coperture vanno indicati:

·       i materiali e i sistemi strutturali adottati;

·       i manti di copertura;

·       le pendenze;

·       le gronde;

·       i camini;

·       i lucernari;

·       i volumi tecnici.

 

    Nel caso di edifici progettati in aderenza a edifici preesistenti e con essi comunicanti, vanno rappresentati in pianta anche i vani contigui degli edifici comunicanti e relative destinazioni d’uso.

  

8. Sezioni di progetto, in numero non inferiore a due (di cui una almeno in corrispondenza dei vani scala) in scala non inferiore a 1:100. Nelle sezioni vanno indicate:

·       le altezze nette dei piani;

·       lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture;

·       l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda;

·       l’ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;

·       le altezze complessive delle fronti.

 

9. Prospetti in numero sufficienti (con riferimento a tutte le facciate principali) in scala non inferiore a 1:100. Nei prospetti vanno indicati:

·         le quote con riferimento alla linea del terreno naturale e modificato;

·         le aperture e relative sistemi di chiusura;

·         i rivestimenti;

·         scarichi e pluviali se in vista;

·         balaustre, cornicioni e gronde;

·         altri elementi di rifinitura esterna dei manufatti edilizi e loro coloriture;

·         le sagome degli edifici contermini.

 

10.  Progetti degli impianti di riscaldamento o produzione centralizzata  di acqua calda, redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti (rif. art.14 D.P.R. n.1052/1977 e L. n.46/90 e D.P.R. n.447/91 e successive modifiche ed integrazioni).

 

11. Documenti inerenti l’isolamento termico dell’edificio redatti in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia

 

 12. Computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento   urbanistico vigente generale e/o esecutivo.

 

  13. Relazione tecnico-illustrativa con la descrizione:    

·         dell’azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme tecniche di attuazione;

·         delle caratteristiche tipologiche dell’opera progettata (destinazione d’uso, tipo edilizio, numero dei piani ecc.);

·         delle caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture, quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali, coperture, divisori);

·         delle caratteristiche impiantistiche (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di altre fonti energetiche alternative, telefonico, di smaltimento dei rifiuti, degli scarichi idrici, di condizionamento, antincendio, antifurto ecc.);

 

 

·         delle caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimento, controsoffittature, coloriture, tinteggiature ed elementi vari di finitura).  

 

    Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere:

·         la descrizione delle lavorazioni da effettuare e dei processi di produzione se condizionano le scelte tipologiche, formali e strutturali;

·         la specificazione dei materiali depositari, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell’energia;

·         i dispositivi per la sicurezza interna ed esterna della fabbrica;

·         l’intensità dei rumori prodotti durante la lavorazione;

·         la qualità di acque  utilizzate e la relativa fonte di approvvigionamento.

 

    Tutti gli interventi progettuali proposti devono, inoltre, avere specificati i dati urbanistico-edilizi di riferimento  di cui all’art. 52 del presente  regolamento  e specificatamente:

·         superficie catastale dell’area oggetto di intervento;

·         superficie reale dell’area oggetto di intervento;

·         superficie territoriale della zona omogenea di cui il lotto di intervento fa parte (St);

·         superficie fondiaria del lotto (Sf);

·         superficie coperta (Q) del manufatto edilizio;

·         superficie utile (Su) e volume (V) del manufatto edilizio;

·         superficie utile abitabile (Sua);

·         superficie non residenziale (Snr);

·         superficie complessiva (Sc);

·         superficie per attività commerciali, direzionali, turistiche;

·         distanze dai confini  di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;

·         altezza delle fronti (Hf), e/o altezza dell’edificio (H);

·         indici di fabbricabilità fondiaria (Iff) e/o di utilizzazione (Iuf);

·         superfici delle aree destinate a parcheggio, distinte in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (art. 41 sexies legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni);

·         superficie delle aree destinate a verde (verde  privato, condominiale, pubblico, di urbanizzazione primaria etc....);

·         superfici delle aree destinate alla viabilità;

·         superficie delle abitazioni e singole unità immobiliari (ai sensi della legge n.457/78) nel caso di Edilizia agevolata, convenzionata, sovvenzionata;

·         altezza virtuale (K) e altezza netta dei locali abitabili e relativi accessori, nel caso di Edilizia agevolata;

·         numero di abitanti e/o addetti convenzionali;

·         numero delle unità abitative.     

 

14. Eventuali particolari in scala 1:50, 1:20, 1:10,  con la      rappresentazione di dettaglio di particolari elementi costruttivi o      decorativi o strutturali del fabbricato.

 

15.  Eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi  

          e   regolamenti all’Edilizia speciale o pubblica.

 

16.  Documentazione fotografica dello “Stato di Fatto”.

 

 17. Eventuale presentazione, in relazione all’importanza ed entità delle  

      opere progettate, di allegati grafici aggiuntivi, quali:

·         plani-volumetrici;

·         assonometrie;

·         prospettive;

·         plastici;

·         prove colori ecc.

 

 18. Relazione geologica e sulle fondazioni redatta e firmata da tecnico debitamente abilitato e regolarmente iscritto all’Albo Professionale. Detto allegato è obbligatorio:

·         per le opere di cui al 3°  comma dell’art. 1 e al 4° comma dell’art. 4 della legge n° 1684/62 e successive modifiche ed integrazioni;

·         per le opere da realizzare in aree prossime a terreni soggetti a dissesto idrogeologico e/o a rischio di frana;

·         in tutti i casi in cui la relazione geologica allegata allo strumento urbanistico lo richiede.

 

19. Schema di convenzione o schema  di  atto unilaterale d’obbligo redatto sulla base della  convenzione  predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente (artt. 6 e 8 della legge n° 10/77): tale atto deve, prima del rilascio dell’Autorizzazione Edilizia, essere trascritto nei modi e forme di legge sui Registri Immobiliari a cura del richiedente (art. 36 della L.R. n° 71/78).

 

 20. Prospetto dimostrativo del “volume totale edificato” ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

 

    Tutti gli elaborati grafici, sia di “Stato di Fatto” sia di “Progetto”, dovranno essere dotati di orientamento e di scala grafica; tutte le piante e/o planimetrie dovranno riportare l’esatta ubicazione delle linee di sezione e/o di profilo.

 Le domande di Concessione e/o di Autorizzazione i cui elaborati tecnici non sono rispondenti alle precedenti norme, non potranno essere istruite per l’esame da parte dell’U.T.C.; esse dovranno essere integrate a norma delle precedenti disposizioni.

     Nei progetti di trasformazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi, le sostituzioni e le nuove opere (saranno indicate in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere). 

    Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala 1:200 e 1:100 degli edifici da demolire, con la specificazione delle loro destinazioni d’uso attuali, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica, corredata dagli estremi relativi alla legittimità del fabbricato esistente.

    Nel caso di progettazioni relative a costruzioni ex novo o ristrutturazioni di impianti, attrezzature ed edifici (o loro parti) pubblici aperti al pubblico, deve essere prodotto apposito allegato grafico illustrativo delle percorrenze e degli spazi predisposti per facilitare i portatori di handicap motorio, ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche.

In definitiva, ogni disegno deve essere  quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelli totali dell’edificio. Nel caso di  divergenze fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

    L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria per l’esame dell’opera progettata.

    Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di Concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

    I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.  

    Tutti gli elaborati di progetto saranno firmati dal tecnico progettista, architetto, ingegnere, geometra, perito, nelle attribuzioni di cui al R.D. n° 23.10.1925 n° 2537 e R.D.  11.02.1929 n° 274.

     La Commissione Edilizia e l’A.C. per il tramite del proprio personale tecnico, restano responsabili della vigilanza delle competenze e dei limiti dei professionisti firmatari.

    Il rilascio della Concessione Edilizia da parte del capo settore urbanistica per la costruzione, ristrutturazione o modificazione di edifici e attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è subordinata ad un’effettiva verifica tecnica, sia in fase istruttoria che in quella di esame da parte della Commissione Edilizia, che il progetto presentato sia tale da consentire il superamento delle cosiddette “barriere architettoniche”

art.28

Istruttoria preliminare dei progetti

(*) Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 1, sopprime la Commissione Edilizia Comunale, e 2 lettera a),b),c)e d,

 

1.  L’istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta, dagli uffici comunali competenti, entro trenta giorni (30) dalla data di presentazione delle istanze relative. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti, fra i quali - dove e quando richiesto dalle Leggi e disposizioni vigenti - il parere favorevole della competente Soprintendenza ai Monumenti.

2.  La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l’apposizione di una nuova data sulla domanda di Concessione Edilizia e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della Concessione stessa.

3.  L’ufficio comunale competente, all’atto  della presentazione della domanda   di    Concessione      Edilizia,   rilascia   una   certificazione   di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento.

4.  Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento. (*)

5.  Il responsabile del procedimento farà esplicita e dettagliata relazione (*) al Capo Settore Urbanistica da allegare alla pratica per l’esame, relazionando in particolare, sulle opere di urbanizzazione primaria relative alla Concessione richiesta.

6.  Il Capo Settore urbanistica adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta (30) giorni. (*)

7.  La domanda di Concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale e per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.2 comma 5° della L.R. n.17/94, si intende accolta qualora ( * ) entro settantacinque (75) giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 3° del presente articolo, non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego.

8.  Il titolare della Concessione Edilizia assentita di cui al comma precedente, può iniziare i lavori dandone comunicazione al Sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria, in base alla perizia di cui al successivo comma, e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali (rif. art.2 commi 6°, 7°, 8° della L.R. 31.05.1994 n.17.

9.  Per quanto  previsto al comma 8, prima dell’inizio dei lavori, il progettista deve inoltrare al Sindaco una perizia giurata che asseveri al conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,  nonché   il   rispetto   delle   norme   di  sicurezza  e  sanitarie  e l’ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.

10.      In base al comma 8, le norme relative al silenzio-assenso si applicano solo per gli interventi da attuare su aree comunque già dotate di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, nonché quando la Concessione o Autorizzazione Edilizia é atto dovuto in forza di strumenti urbanistici vigenti, anche generali, e approvati non anteriormente all’entrata in vigore della legge n.765/1967. La possibilità, per colui che abbia presentato un’istanza di Concessione/Autorizzazione di avvalersi della procedura del silenzio-assenso, é subordinata, oltre che al mancato diniego da parte del Comune sull’istanza nei termini prescritti, anche alla presentazione di tutti i documenti, elaborazioni progettuali, autorizzazioni, nulla osta, certificazioni, attestati di Organi dello Stato, della Regione e dello stesso Comune, se, e in quanto espressamente richiesti.

11.      Le autorizzazioni, pareri o nulla osta relativi alle opere oggetto della Concessione Edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.2 della L.R. 30.04.1991 n.10.

12.      La domanda diretta ad ottenere la Concessione/Autorizzazione deve essere corredata dai predetti provvedimenti abilitativi o di dichiarazione comprovante l’inutile decorso dei centoventi (120) giorni. Il richiedente ha, in tal caso, la facoltà e non l’obbligo di dare inizio ai lavori.

13.     Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8° e 9° del presente articolo, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l’esame delle domande di Concessione Edilizia entro trenta giorni (30) dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della Concessione, il capo settore urbanistica provvede all’annullamento o revoca della Concessione assentita ai sensi del comma 8° e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.    

art. 29

     Concessione Edilizia

 

    Il proprietario o chi ne ha titolo, deve richiedere al Sindaco la Concessione Edilizia per l’esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione Edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione d’uso degli immobili ove previsto.

    Il capo settore urbanistica, sentito il parere della Commissione Edilizia, laddove previsto dal presente regolamento, dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all’interessato nei modi e nei termini di cui alla L.R. n.17/94 e comunque, entro il trentesimo (30°) giorno motivandone l’eventuale diniego. In caso di diniego, verrà restituita una copia debitamente vistata degli elaborati presentati, con l’indicazione e la evidenziazione dei motivi di diniego. Il capo settore urbanistica per i progetti approvati autorizza l’esecuzione, condizionata o non all’osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della Concessione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

    L’eventuale dissenso  da parte  della Commissione Edilizia deve essere sufficientemente motivato.

    Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

    Nelle aree urbane e dove espressamente indicato dal P.R.G., il rilascio della Concessione Edilizia é subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, salvo ulteriori prescrizioni previste dalle norme regionali vigenti in materia.

    Per gli edifici accessibili dalle vie carrabili, all’atto del rilascio della Concessione il Capo settore urbanistica, accertato l’adempimento dell’obbligo di esibizione della dichiarazione sottoscritta dal richiedente, debitamente autenticata e trascritta nei Registri Immobiliari, con la quale si vincolano permanentemente le aree e i locali a parcheggio delle nuove costruzioni accessibili alle vie carrabili, come prescritto dall’art.40 della L.R. n.19/72 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara il vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo, nonché l’asservimento delle aree libere (vincolo di inedificabilità).

    Il ritiro della Concessione deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione all’approvazione; decorso tale termine occorre presentare nuova istanza.     

    Copia della Concessione Edilizia deve essere inviata, nei casi previsti dalla legge, alle autorità competenti per territorio e per materia; essa sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

    L’atto di Concessione, nonché l’atto di impegno unilaterale e la convenzione prevista dall’art.7 della L. n.10/77, debbono essere trascritti, a cura dell’Amministrazione comunale e a spese del richiedente, nei Registri Immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione d’uso dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso.

    La Concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinate dal Comune in conformità alle Tabelle Parametriche Regionali, approvate con Decreto dell’Assessore per lo Sviluppo Economico il 31.10.1977, nonché al costo di costruzione, determinato con Decreto dell’Assessore Regionale allo sviluppo economico  in data 11.11.1977, nonché al costo di costruzione, secondo la normativa vigente in materia.

 

 

 

art.30

     Rilascio della Concessione Edilizia

    Il rilascio della Concessione Edilizia oltre all’approvazione del progetto é subordinato:

a)  alla presentazione di tutte le certificazioni da presentare a corredo della domanda;

b)  al pagamento dei contributi se e per quanto dovuto;

c)  alla presentazione della dichiarazione di vincolo della aree di parcheggio di pertinenza delle costruzioni e delle aree da asservire (vincolo di inedificabilità);

d)  alla certificazione da parte del capo settore territorio ed ambiente che il lotto in parola é già dotato delle opere di urbanizzazione primaria;

e)  alla regolare presentazione e approvazione di tutti gli atti, documenti e certificazioni previsti dalle leggi nazionali, regionali e dal presente regolamento.

art.31

Efficacia della Concessione Edilizia

 

    La Concessione é sempre rilasciata con riserva dei diritti dei terzi ed é condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività edilizia.

    La Concessione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario o per gli aventi titolo dell’immobile o dell’area per i quali la Concessione è richiesta.

    In caso di trasferimento dell’immobile l’acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell’intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova Concessione in sostituzione della precedente, che verrà dichiarata espressamente revocata.

    In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la Concessione originaria.

 art.32

Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca

della Concessione Edilizia

 

    La Concessione é trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della Concessione stessa. 

    Le  Concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione.

    Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere  che non si limitano all’impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi  e di sistemazioni del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell’esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell’inizio delle opere in elevazione.

    Per accertare l’inizio dei lavori, autorizzati con la concessione edilizia, occorre  che  l’attività  svolta  abbia  una  rilevanza tecnica che possa essere valutata, in relazione all’opera autorizzata, come comportamento che dimostri concretamente l’intenzione di realizzare l’opera stessa.

    Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere consentito dal capo settore urbanistica  in relazione alle mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

    Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova Concessione.

    Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l’abitabilità o agibilità .

    E’ ammessa la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione (rif. art.4 L. n.10/77).

    La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di Concessione, quando si  tratti di opere pubbliche,  il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari. Nel caso di specie la concessione edilizia è sostituita dall’attestazione di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 154 della L.R. n° 25/93      

    La Concessione Edilizia decade quando durante il periodo della sua validità entrino in vigore nuove disposizioni urbanistiche che sanciscano espressamente la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse , salvo che i relativi lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

    La Concessione può essere revocata:

quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova concessione;

quando la Concessione o l’Autorizzazione risulti ottenuta in base  ai disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l’effettivo “Stato di Fatto” esistente all’atto dell’inizio della costruzione.

    Le opere cui si riferisce la concessione debbono comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.

art.33

     Controllo partecipativo

 

    Ai sensi dell’art.37 della L.R. n.71/78 e dell’art.11 della L.R.n.10/91, chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

    L’Amministrazione é tenuta, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

    L’estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all’albo del Comune.

art.34

Deroghe

 

    Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti (art.16 Legge 06.08.1967 n,765) e previa delibera del Consiglio Comunale, il Capo settore urbanistica, sentita la Commissione Edilizia, può rilasciare Concessione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico previo nulla osta dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai sensi del predetto art.16 della L.n.765/67 e con l’osservanza delle procedure stabilite dall’art.3 della Legge 21.12.1995 n.1357.

    Non sono derogabili le norme relative agli indici volumetrici, ai rapporti di copertura ed alle destinazioni di zona.

art.35

     Responsabilità

 

    Il proprietario titolare della Concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell’impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, all’osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella Concessione. 

art.36

     Autorizzazione: domanda, documentazione, validità e rinnovo

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal Capo settore urbanistica che dovrà esprimere  il parere dopo avere acquisito  il parere dell’ Ufficiale Sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali, regionali o statali, o vincolate dal P.R.G. devono essere allegati, dai richiedenti, i relativi e specifici permessi e/o nulla osta.

    L’istanza per le autorizzazioni ad eseguire i lavori si intende accolta qualora l’U.T.C. non si pronunci nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa.

    In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione all’amministrazione comunale del loro inizio.

    L’autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall’ art.3 della Legge del 28.01.1977 n. 10.

    Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo, contenente l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo nonché la firma del richiedente.

    Nell’atto di autorizzazione sono stabilite dall’A.C. le condizioni e le norme alle quali si intende subordinata, la relativa durata e l’ammontare qualora dovuto, dei diritti di segreteria o altro da corrispondere al comune.

    Il capo settore urbanistica, acquisiti i pareri dell’ufficiale Sanitario e/o di altri enti preposti al controllo ha sempre la facoltà di imporre con l’autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l’osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell’igiene e dell’incolumità pubblica.

    Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b. con l’obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni

    derivanti dalle opere ;

c. con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute

    necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

 

    Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell’oggetto, devono risultare esplicitamente:

a. l’impegno ad osservare le norme del presente Regolamento e

       del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni   

       vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio

       regionale e nazionale;

    b. l’elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente.

    A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1.    stralci urbanistici, catastali ed aerofotogrammetrici  della località;

2.    titolo di proprietà;

3.    planimetria o pianta quotata dell’area o dell’immobile con l’individuazione dell’opera, oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;

4.    almeno una sezione verticale, quotata secondo la linea  di maggiore importanza o massima pendenza;

5.    relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell’opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, ecc….) e scarichi (acque meteoriche, nere ecc….), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie  o piazze);

6.    ove il caso, deve essere indicato sulla documentazione il periodo di tempo per il quale viene richiesta l’autorizzazione.

In particolare:

a)   l’installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar ecc…….) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi a magazzino ecc……, di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi ecc……) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc….. è soggetta ad autorizzazione, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.

L’autorizzazione può essere rilasciata, a tempo determinato, e per periodi differenti a seconda del tipo di  installazione richiesto, sentito il parere dell’ufficiale sanitario e/o di altri enti preposti al controllo.

L’autorizzazione è subordinata  al rilascio da parte dell’interessato, di un atto di rinuncia al plus-valore, nonché di  un atto di  impegno a  rimuovere  o  a  demolire  tali  costruzioni  o  strutture  precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice  richiesta  dell’Amministrazione, in caso non venga rinnovata l’autorizzazione stessa, con garanzia fidejussoria per l’eventuale rimozione dell’opera da parte del Comune.

Il capo settore urbanistica, può in ogni caso, subordinare l’autorizzazione all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele. Non è ammessa la realizzazione o l’installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l’impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere ( case  mobili ) se  non nelle aree destinate negli strumenti  urbanistici a tale  scopo, secondo le norme in essi espressamente previsti.

Le costruzioni trasferibili (chioschi o similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l’installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc…..).

a)    I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone destinate alla residenza.

Sono invece ammessi nelle zone produttive, ma sempre  ché a   giudizio  dell’U.T.C. e dell’ufficiale sanitario, essi non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica o del suolo e per l’incolumità delle persone.

Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tali attività possono trovare opportuna collocazione all’interno dell’area industriale ed artigianale e non devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria importanza.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle su esposte condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

b)    L’occupazione anche temporanea del suolo e dello spazio pubblico è consentita  previa      autorizzazione specifica del Capo settore urbanistica, il quale può accordarla, quando ritenga l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il capo settore urbanistica, sentita ove necessario la C.E.C., può anche consentire la   creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi o con costruzioni precarie con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il capo settore urbanistica può concedere l’occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche ecc…, il cui progetto deve, però rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse e l’A.C. può prescrivere la costituzione di un deposito presso la tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Per quanto riguarda i cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, la relativa autorizzazione è subordinata all’assunzione da parte del richiedente degli impegni a garantire la stabilità.

c) L’esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dall’A.C. che può condizionarla all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione, ed a tutela della incolumità pubblica.

Tale autorizzazione non è richiesta se l’esposizione avviene nei giorni  e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.

e)  La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l’accumulo di rifiuti solidi (cascami,  relitti o rottami ecc….) o per l’apertura di nuove discariche è soggetta ad autorizzazione comunale, sentito il parere dell’ufficiale sanitario.

Tali accumuli e discariche devono  essere ubicati, in ogni caso, il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla preventiva valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeologico da eseguirsi da un tecnico nominato dal Comune ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde ed alla garanzia di adatto materiale di copertura.

I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni dell’U.T.C. e, comunque, in modo da non determinare cavità ed ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua.

f) La trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad autorizzazione comunale, subordinatamente all’ottenimento di eventuali autorizzazioni e nulla-osta di organi statali e regionali.

L’autorizzazione per l’apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico del bacino idrografico su cui insiste (*).

L’autorizzazione per l’apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata  ad uno studio idrogeologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso;

L’autorizzazione non può comunque essere concessa entro un raggio di 200 (*) metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.

Nell’autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l’indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature o strumenti di prova, ferma restando l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti al riguardo.

Il rilascio dell’autorizzazione è, in ogni caso, subordinato all’assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

·         permettere l’attingimento di acque dal pozzo per l’estinzione di incendi, senza pretendere alcun compenso;

·         consentire il prelievo dell’acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura della rete idrica comunale o dovesse verificarsi una diminuizione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canone vigente per le utenze domestiche rapportato del pari al metro cubo.

L’autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Capo settore urbanistica, sentito  l’Ufficiale Sanitario, ove necessario, qualora si manifestino effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico del territorio e quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso della rete idrica comunale e delle fontane o sorgenti soggetti a pubblico uso oppure risulti inquinato, nonché nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamenti alla rete idrica comunale oppure con appositi acquedotti rurali o industriali realizzati anche da consorzi  tra gli utenti, dei quali il Consiglio Comunale ha facoltà di disporre la istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva proliferazione di pozzi nella medesima zona, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

E’ vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici, privati o naturali, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

La trivellazione e l’escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, è soggetta a concessione con atto d’obbligo.

g) I tagli dei boschi naturali o artificiali e delle piantumazioni ed essenze arboree di particolare pregio presenti nei giardini e nelle ville storiche individuate dal P.R.G.   devono essere autorizzati dal competente U.T.C. previa autorizzazione degli  organi regionali (I.R.F. e/o Soprintendenza ai BB.CC.AA.), e  possono essere subordinati all’obbligo della ripiantumazione e all’osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.

Sono esclusi dall’osservanza della disciplina del comma precedente i tagli di pioppo e delle altre colture industriali da legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole

g)     L’apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade, ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, ricadente all’interno del centro abitato, è soggetta ad autorizzazione comunale e sempre subordinatamente al nulla osta dell’ente proprietario della strada.

Il passo carrabile o l’accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre mantenuto senza fango. Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione della strada ed il suo piano viabile.

Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.

L’autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l’apertura del passo o dell’accesso costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione e lo spostamento avviene in corrispondenza o in corrispondenza di crocevia, di curve e di dossi.

Il RINNOVO delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi e nei casi già indicati al precedente articolo 11, può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono, in genere, essere REVOCATE:

·         Quando sono state ottenute con dolo od errore provocato dall’interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterati;

·         Se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite nella stessa autorizzazione;

Nei casi di DECADENZA e di REVOCA il titolare dell’autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o  risarcimento da parte del  Comune a qualsiasi titolo.

CAPO V 

 

STRUMENTI ATTUATIVI

E REGOLAMENTO EDILIZIO

 

art.37

     Certificato di Destinazione Urbanistica

(*) Modificato dall’art.19 della L.R. n° 5/2011 comma 2, lettera a)

 

    Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Capo Settore urbanistica, ha natura giuridica e attesta l’esistenza di una determinata situazione giuridica in ordine alla utilizzazione, destinazione d’uso e prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l’area o gli immobili che ricadono nel territorio comunale.

    Il certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art.18 della L n.47/85 deve essere rilasciato  entro il termine perentorio di (*)venti (20) giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

    In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

    La domanda, redatta in competente carta da bollo, deve essere corredata da visura catastale dell’area e da relativa individuazione su mappa catastale aggiornata  nonché da stralcio dello strumento urbanistico vigente .

    Il certificato di destinazione urbanistica deve essere corredato da documentazione grafica-catastale e dal piano urbanistico con i seguenti elementi:

·         individuazione grafica catastale e su planimetria di P.R.G. o strumento attuativo del lotto o area interessata;

·         copia della scheda progettuale relativa all’area, se formulata nello strumento urbanistico, ed eventuali  prescrizioni discendenti da piani di settori o da altri piani attuativi del P.R.G., se presenti per l’area in oggetto;

 

riferimento agli articoli delle norme di attuazione riguardanti i “ Criteri generali per l’attuazione delle norme “;

parametri urbanistici, edilizi e dimensionali previsti dallo strumento urbanistico;

vincoli e servitù.

    Il certificato, in originale e in copia, viene compilato dal personale dell’U.T.C. e firmato dal capo settore urbanistica.

art.38

     Piani di Lottizzazione

 

    La domanda di autorizzazione firmata da tutti i proprietari interessati o dagli aventi titolo o da loro rappresentati autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione per le aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

    Il progetto che dovrà essere redatto da ingegneri od architetti iscritti ai relativi albi professionali, sarà presentato in numero minimo di sei copie e composto di:

1. Relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del progetto, contenete indicazioni circa:

·         la zona omogenea di riferimento e relative norme tecniche di attuazione del piano urbanistico generale;

·         la destinazione d’uso dell’intervento;

·         l’inserimento funzionale e formale del progetto nel contesto urbano e territoriale;

·         i criteri ispiratori delle scelte progettuali (schema della viabilità, tipologia Edilizia, qualità dei servizi, ecc..);

·         la specificazione delle aree a destinazione pubblica e di uso pubblico (aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria);

·         i programmi di attuazione (metodologie, tecniche, tempi e fasi di esecuzione);

·         la stima sommaria degli oneri di urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il Comune e i privati, secondo gli obblighi stabiliti nella convenzione.

2. Planimetria-stralcio delle previsioni dello strumento urbanistico e del relativo programma pluriennale di attuazione, con l’indicazione degli estremi di adozione e di approvazione e l’evidenziazione grafica delle aree oggetto di intervento, in scala non inferiore 1:2.000.

3. Estratto di mappa catastale relativo alle particelle interessate e a quelle circostanti per una profondità di almeno 250 metri dai confini di intervento, con gli elementi necessari a identificare l’intestazione delle suddette particelle; le particelle catastali interessate dall’intervento devono avere specificate  le relative superfici con allegato certificato catastale rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

4. Planimetria dello “Stato di Fatto”, in scala 1:500 / 1:1.000 estesa a tutto il comparto di intervento e ai terreni limitrofi per almeno 250 metri, in essa devono essere indicati :  

·         eventuali servitù esistenti;

·         vincoli interessanti l’intero territorio comunale (sismici, idrogeologici, aree boschive ecc..);

·         vincoli specifici dell’area oggetto di intervento;

·         la toponomastica e l’orientamento;

·         le quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti eventualmente esistenti;

·         la viabilità esistente e le altre infrastrutture e urbanizzazioni;

·         la vegetazione esistente.

5. Plani-volumetrico di progetto su base aerofotogrammetrica, in scala non inferiore a 1:500 dotato delle principali quote planimetriche.

6. Planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 disegnata su mappa catastale, contenente i seguenti elementi:

·         le strade e gli spazi riservati alla viabilità e ai parcheggi pubblici e privati, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, relative quote altimetriche di progetto (quote rosse), fasce di rispetto e distacchi degli edifici dalle sedi stradali;

·         ubicazione dei posteggi pubblici con la  indicazione planimetrica delle essenze vegetali esistenti  e da  mettere a dimora e del relativo sesto di impianto;

·         ubicazione e dimensionamento degli spazi destinati a verde (privato, condominiale, pubblico), di urbanizzazione primaria e secondaria;

·         localizzazioni della superficie fondiaria, suddivisa in lotti numerati o in comparti, per ciascuno dei quali va indicato il carico volumetrico, la superficie coperta e l’altezza dei manufatti che vi insistono, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di legge, del piano urbanistico e del regolamento edilizio;

·         indicazione di distacchi dei manufatti da realizzare da strade, confini di lotto, metanodotti, elettrodotti, ecc..;

·         ubicazione e dimensionamento delle aree per spazi pubblici, distinte in relazione alla specifica destinazione d’uso e graficizzate con opportuna simbologia;

·         gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica Edilizia;

·         i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc..) con la precisa individuazione di ciascuno di essi.

7. Profili quotati del terreno in scala non inferiore a 1:200, indicanti:

·         la rappresentazione dell’andamento del terreno modificato e della linea naturale del piano di campagna con i profili regolatori e le relative quote rosse di progetto;

·         le sezioni tipo delle sedi stradali;

·         i tipi di alberature;

·         le tipologie edilizie da realizzare.

8. Progetto di massima alla scala opportuna delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove previsto, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione), nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento e la ubicazione dei relativi allacciamenti (opere di urbanizzazione secondaria).

9. Descrizione grafica e caratteristiche degli elementi di arredo urbano con particolare riferimento ai corpi illuminanti pubblici, panchine, viali, piantumazioni, etc.

10. Le norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione e delle  eventuali prescrizioni particolari, con il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto:

·         superficie catastale delle ditte;

·         superficie reale,  se diversa dalla precedente;

·         superficie territoriale di zona omogenea;

·         superficie territoriale dell’area di intervento;

·         superficie fondiaria totale e di ciascun lotto;

·         superficie utile e volume relativi all’intero intervento;

·         abitanti e/o addetti convenzionali insediabili;

·         superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria;

·         tipologie edilizie da adottare (indice di fabbricabilità massimo e minimo, altezza massima e minima, rapporto di copertura, distacchi, allineamenti);

·         destinazioni d’uso ammesse;

·         caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

·         prescrizioni per la sistemazione e l’arredo degli spazi scoperti;

·         tipologie di vegetazione;

·         materiali da impegnare e particolari delle finiture esterne;

·         tipi di recinzione e accessi carrai e pedonali.  

 11. Quant’altro occorre per consentire la corretta e completa interpretazione del piano.

12. Relazione geologica ai sensi dell’art. 13 della legge n° 64/74, redatta da  tecnici geologi  all’uopo abilitati.

 

    Alla domanda va inoltre allegato lo schema della convenzione, che deve essere stipulata tra il Comune e il /i lottizzante/i della quale fanno parte integrante gli elaborati precedentemente elencati.

    Qualora l’area oggetto di piano di  lottizzazione  convenzionato appartenga a più proprietari, oltre ai documenti di cui sopra, occorre produrre un atto notarile nel quale gli stessi dichiarano il loro consenso alla lottizzazione e si impegnano a sostenere gli oneri in solido tra loro.

art.39

Contenuti principali della Convenzione delle Lottizzazioni

 

    La Convenzione deve prevedere essenzialmente:

a)  l’Autorizzazione gratuita, entro i limiti stabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la eventuale monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria se ammessa;

h)    le opere di urbanizzazione che devono essere eseguite a cura e spese del/dei lottizzante/i;

i)     le garanzie finanziarie che il/i lottizzante/i devono prestare al Comune in esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione;

j)     le modalità di controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da effettuarsi a cura degli uffici tecnici comunali;

k)    le modalità per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma delle vigenti leggi e le modalità per i trasferimento delle opere al Comune;

l)     le sanzioni a carico dei privati stipulanti per la inosservanza delle norme del piano;

m)  i termini, non superiori a dieci (10) anni, entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui ai precedenti commi.   

    In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione, e, ove i proprietari non aderiscono, può ordinare la redazione d’ufficio.

    Il progetto adottato con le modifiche che il Consiglio Comunale abbia ritenuto di apportare, é pubblicato e notificato ai proprietari delle aree fabbricabili con l’invito a dichiarare, entro  trenta (30) giorni dalla notifica, se l’accettano e le eventuali opposizioni.

    Dopo l’esame delle opposizioni e delle  osservazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.3 della L.R. n.71/78, il Consiglio Comunale approva il piano di lottizzazione.

    I piani di lottizzazione sono  approvati con delibera del Consiglio Comunale salvo i casi previsti dalle leggi in vigore.  

art.40

Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario

 

    Il concessionario potrà obbligarsi a realizzare direttamente quelle opere di urbanizzazione che dovranno essere eseguite e per le quali é possibile la esecuzione da parte dello stesso.

    Tale impiego deve risultare da apposito atto d’obbligo unilaterale, regolarmente registrato e trascritto nel quale siano indicate le opere da eseguire sul progetto, con le modalità di esecuzione delle stesse, la loro incidenza in percentuale sull’importo del contributo, e tempi di esecuzione.

    La direzione dei lavori di tali opere sarà esercitata dall’Ufficio Tecnico Comunale ed esse, dopo la loro ultimazione, dovranno essere sottoposte a collaudo nei modi di legge e cedute al Comune.

    I lavori di cui alla Concessione potranno essere considerati ultimati solo se sono state ultimate anche le opere di urbanizzazione che il concessionario si è obbligato a realizzare a scomputo della quota di contributo.

    Per le opere che il concessionario si impegna a realizzare direttamente, dovrà fornire al Comune adeguate garanzie nella misura dell’importo complessivo lordo delle opere da eseguire maggiorato del 20%, mediante  polizza fidejussoria assicurativa, con diritto a svincolo dopo che il Comune avrà accertato, che non si vantano crediti nei riguardi del costruttore concessionario, per l’esecuzione di tali lavori, che le opere siano state eseguite a regola d’arte come da verbale di collaudo e solo a cessione avvenuta delle opere e delle aree al Comune stesso. Le opere non eseguite, od eseguite male o difettose verranno rifatte a spese del concessionario.

art. 41

Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione

eseguite per convenzione

 

    I proprietari delle aree per le quali è stata autorizzata la lottizzazione, ultimate le opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione, ne chiederanno il collaudo all’A.C., previa presentazione di adeguata documentazione a firma del tecnico progettista e/o Direttore dei lavori

    Se le opere risultano eseguite regolarmente per come convenuto, i proprietari cederanno al Comune tali opere, nei modi di legge.

art.42

     Piani di Lottizzazione per complessi insediativi

chiusi ad uso abitativo

 

    Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui all’art.14 L.R. n.71/78 non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicate nell’art.4 L. 29.09.1964 n.847 e nell’art.44 L. 22.10.1971 n.865, ricadenti all’interno del complesso (art.15 L.R. n.71/78).

    Rimane a carico del lottizzante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all’insediamento, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla L. 28.01.1977 n.10.

    Restano salve le altre disposizioni contenute nell’art. 14 L.R. 27.12.1978 n.71.

    Per gli elaborati progettuali da produrre si rimanda al precedente art.39.

 

CAPO VI

 

 DESTINAZIONI D’USO E VARIANTI

 

art.43

     Destinazioni d’uso

 

    Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate nelle norme specifiche di zona, contenute nelle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G..

     La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione  commerciale così come definita dal D.P.R.S. 11.07.2000)  e delle attività artigianali con esclusione delle attività nocive, moleste e comunque non rumorose a giudizio dell’Amministrazione Comunale, purché inserite all’interno delle tipologie edilizie residenziali e/o negli stessi complessi edilizi e con idonea sistemazione degli spazi circostanti.

    La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati ed attività culturali ed associative quali sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali, politiche, religiose e simili, edifici per pubblici spettacoli, cinema e teatri.

    Sono pure compatibili per la destinazione residenziale le attrezzature di interesse collettivo, culturale, assistenziale e di servizio per i portatori di handicap, ecc., anche privati e di carattere urbano e territoriale, attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi sanitari.

    Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola Concessione Edilizia, opere per l’adeguamento a prescrizione di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, ecc..)

    Ai fini della integrazione tra la residenza e le altre funzioni ed attività urbane, queste ultime sono ammesse alle seguenti condizioni:  

b)  le attività commerciali devono avere una superficie di vendita non superiore a mq. 300 (rif. Norme tecniche di attuazione) - esclusi le superfici destinate ad esposizione e deposito - a condizione che siano dotati di parcheggi pertinenziali direttamente accessibili da parte della clientela in misura pari a mq. 1 per ogni metro quadrato di superficie di vendita (rif. L.R. n° 28 del 22.12.1999 e D.P.R.S. 11.07.2000 ); attività direzionali, uffici pubblici e privati, studi professionali, artigianato di servizio con superficie non superiore a mq. 75 per unità produttiva, a condizione che siano dotati di parcheggi propri ed autonomi proporzionati alle dimensioni dell’attività (1/10 della volumetria);

c)  depositi e magazzini con superficie utile non superiore a mq. 150,   purché non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.

    Le attività di cui al punto a) sono ammesse nell’ambito urbano solo se il P.R.G. attraverso un’apposita destinazione d’uso ne esplicitano la localizzazione.

    Non sono consentite nelle zone residenziali le attività incompatibili quali industria, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi a cielo aperto, di qualsiasi genere e tipo, insistenti sulle aree  libere o di pertinenza degli edifici.

    Non é consentita la variazione di destinazione d’uso degli immobili da quella industriale ed artigianale in quella residenziale.

    Nelle zone omogenee “D” di cui al D.M. 02.04.1968 non possono conseguirsi variazioni di destinazioni d’uso.

    Per procedere alla variazione d’uso dei fabbricati e delle unità immobiliari, quando questo sia dalle leggi vigenti e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G., é necessaria la corresponsione dei contributi e degli oneri relativi alla destinazione d’uso soprattutto quando il cambio di destinazione d’uso modifica il carico urbanistico della zona anche quando la variazione non comporti modificazioni all’immobile in oggetto.

art.44

     Interventi di variazione della destinazione d’uso

Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

    Sono interventi della destinazione d’uso gli interventi volti, anche senza l’esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d’uso di una unità Edilizia come delle singole unità immobiliari o trattandosi di unità immobiliari residenziali di parti di queste ultime superiori ad un terzo della loro superficie.

    E’ sempre possibile, previa richiesta al Sindaco, la variazione d’uso degli immobili, senza che ciò costituisca variante al P.R.G., con esclusione del mutamento di destinazione d’uso degli immobili dall’uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee “D” di cui al D.I. 02.04.1968 n.1444 e in tutti i casi espressamente vietati dalle norme di attuazione del P.R.G..

    La variazione della destinazione d’uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona omogenea in cui ricade l’immobile medesimo.

    Ove consentita, é autorizzata dal Capo settore urbanistica, previo parere  dell’Ufficiale Sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

    Se la variazione di destinazione d’uso interessa edifici gravati dai vincoli delle leggi 01.06.1939 n.1089, e 29.06.1939 n.1497 e successive modifiche ed integrazioni, e delle aree ad esse assimilate nel P.R.G. può essere autorizzata sentito il parere delle competenti autorità Regionali e Statali.

    In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’art.10 della legge 28.02.1985 n.47 e le sanzioni previste agli articoli 15 e17 della legge 28.01.1977 n.10. Restano salve le norme di cui al 3° comma dell’art. 10 della L.n.10/77.

    La domanda di Autorizzazione per la variazione della destinazione d’uso, senza l’esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di legge, con il P.R.G. e con i regolamenti.

    La domanda di Concessione per la variazione della destinazione d’uso comportante l’esecuzione di opere edilizie, é soggetta, oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma, anche alle forme e alle procedure previste dal presente regolamento per i diversi tipi di intervento.

(*) Per i vecchi fabbricati, non sottoposti al vincolo della L. n° 1089/39, al fine di semplificare i cambi di destinazione d’uso, sono consentite, previa apposita convenzione, deroghe per le attività di artigianato artistico, di ristorazione e turistico-ricettive, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 26-03-2002, n° 2.

 

 

art.45

Varianti in corso d’opera

 

    Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione o di opere soggette a Concessione Edilizia, possono essere attuate previo esperimento delle procedure inerenti alla preventiva Autorizzazione o Concessione.

    Qualora si tratti di varianti non sostanziali che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non modifichino la sagoma, la superfici utile e la destinazione d’uso delle costruzioni previste nel progetto, le varianti stesse possono essere eseguite previa comunicazione scritta e salva, ove occorra, la necessaria approvazione del progetto variato prima del rilascio della concessione.

    La approvazione della variante in corso d’opera deve essere richiesta prima dell’esecuzione delle opere e in ogni caso prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

    Le varianti dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

    La presente norma di regolamento non si applica per interventi in edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, o vincolati dal P.R.G. o soggetti a vincoli di altra natura.

CAPO VII

 

PROCEDURE, CONTROLLI E REGOLE PER IL CANTIERE

art.46

     Richiesta e consegne di punti fissi:

 verifica del perimetro delle costruzioni

 

    Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, il concessionario é tenuto a richiedere all’U.T.C. la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell’area di pertinenza della costruzione oggetto di Concessione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell’esecuzione dell’opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello.

    Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinano con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecutiva, il concessionario é tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchiettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.

    Le operazioni relative alla consegna dei punti fissi sono eseguite, entro quindici (15) giorni  dalla richiesta scritta dal personale tecnico del Comune coadiuvato da eventuale personale messo a disposizione dal concessionario e dall’assuntore dei lavori ma sotto la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di picchettatura sono eseguite dal concessionario o dall’assuntore dei lavori salvo verifica dell’Amministrazione Comunale. Delle operazioni relative alla consegna dei punti fissi é redatto verbale in doppia copia che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d’atto; tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all’atto della richiesta. In tale verbale dovrà risultare anche la quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica.

    Il proprietario è tenuto a fare trovare il piano di campagna sgombero, pulito e libero da sterpaglie, ma non può effettuare movimenti di terra o altre opere che alterino la superficie e la morfologia del luogo.    

    Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salvo formale Concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

art.47

Inizio dei lavori

 

    L’inizio dei lavori ed il rilascio della concessione edilizia  é subordinato al rilascio del Nulla-Osta del Genio Civile di Trapani, a norma della legge 02.02.1974 n.64 e della L.R. 15.11.1982 n.135

    L’inizio dei lavori e altresì subordinato alla richiesta e consegna dei punti fissi.

    Il titolare della concessione o il direttore dei lavori deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori mediante raccomandata A.R. al Sindaco e all’Ufficio Tecnico comunale.

    Il concessionario deve inoltre munirsi di  tutti i nulla – osta, visti o autorizzazioni di cui è prescritto il rilascio da parte degli uffici o enti pubblici diversi.

    Il titolare della concessione non può comunque dare inizio ai lavori, se prima non sia stato da lui comunicato al Sindaco il nominativo, la qualifica, e la residenza del costruttore e tale comunicazione non sia stata confermata dalla  firma di questi ultimi. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al sindaco entro otto (8) giorni. In caso di sostituzione del direttore dei lavori e/o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino al deposito delle dichiarazioni di accettazione dei subentranti.

    Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico deve essere fatta separata domanda al Sindaco con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere, onde ottenere l’autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.

    In tutti i cantieri di lavori deve essere affissa, in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

1.    nome e cognome  del titolare della concessione ed eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;

2.    nome, cognome e titolo professionale  del progettista e direttore dei lavori;

3.    nome, cognome e titolo professionale  del coordinatore per l’esecuzione e per la progettazione della sicurezza;

4.    generalità dell’impresa costruttrice o l’indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

5.    nome e cognome e qualifica dell’assistente;

6.    indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell’autorizzazione.

In caso di interruzione dei lavori, il concessionario deve darne immediata comunicazione al sindaco, indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione e disponendo altresì, durante l’interruzione stessa, le cautele atte a garantire la pubblica incolumità ed il pubblico decoro. L’Amministrazione Comunale può far cessare conseguentemente l’occupazione del suolo pubblico, eventualmente concessa, salvo che l’interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.Il concessionario deve darne comunicazione all’U.T.C. della ripresa dei lavori.

art.48

Controllo sull’esecuzione dei lavori e

vigilanza delle costruzioni

 

    La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell’autorizzazione a costruire nonché ai disegni di progetto, in base a cui fu rilasciata la Concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari appositamente autorizzati e dai vigili urbani.

    A tal uopo la Concessione e i disegni allegati o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l’opera  non sia ultimata.

    Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto a libero accesso ai cantiere e ad effettuare qualsiasi operazione di controllo.

    Il capo settore urbanistica e/o il responsabile dell’U.O.A.E., in attuazione alle vigenti normative, ordina la sospensione dei lavori, quando:

1.    siano violate le leggi, i regolamenti e prescrizioni degli strumenti urbanistici;

2.    non siano osservate le disposizioni del presente Regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei progetti allegati;

3.    il direttore dei lavori non abbia assunto l’effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al Sindaco la sua sostituzione;

4.    la concessione od autorizzazione risulti ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero.

L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia, se entro quarantacinque (45) giorni  dalla sua notificazione, non siano adottati i provvedimenti definitivi  ai  sensi di legge.  

    Fermi i provvedimenti e le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato per:

1.    l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità  esecutive previste dalla legislazione vigente, in quanto applicabile;

2.    l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente regolamento edilizio, dallo strumento urbanistico e dalla concessione edilizia;

3.    l’esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione;

4.    la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione;

5.    l’inosservanza delle norme riguardanti le lottizzazioni;

si applicano le sanzioni penali al riguardo previste dalle norme vigenti.

    Fatte salve le sanzioni amministrative e penali, le opere iniziate senza concessione o in contrasto con essa ovvero  iniziate sulla base di concessione successivamente annullata, ai sensi della legislazione vigente non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né dai contributi o di altre previdenze dello Stato o di Enti pubblici.

    E’ vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione o di autorizzazione.

art.49

Ultimazione dei lavori

     Procedure, domanda e documentazione per il rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità

(*) Modificato dal D.D.G. 268 del 30-9-2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 48 del 25-10-2013

 

Il titolare della concessione ad edificare o della autorizzazione alla esecuzione di opere, per ottenere l’agibilità o l’abitabilità deve fare domanda esplicita al Sindaco, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico, redatta  su carta da bollo e consegnata, insieme agli atti documentali richiesti, o mediante deposito diretto, presso l’Ufficio Tecnico o mediante spedizione con raccomandata A.R.

    Nel caso di deposito diretto, l’interessato dovrà richiedere una ricevuta intestata al nominativo del richiedente, con l’indicazione del numero di protocollo e la data di ricevimento.

Per le nuove costruzioni e gli edifici trasformati, destinati a:

5.    abitazione

6.    studi professionali e uffici

7.    esercizi commerciali o artigianali

8.    industriali

9.    spettacoli

e comunque destinati alla permanenza delle persone, o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali ecc…. è necessaria l’autorizzazione di agibilità e abitabilità, prima che ne sia in qualunque modo iniziato l’uso. 

1.  I certificati di abitabilità, agibilità e conformità, si intendono rilasciati ove, entro sessanta (60) giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.

2.  Alle richieste di cui al precedente comma deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della Concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento connessa all’oggetto della richiesta.

3.  SOPPRESSO (*)

4.  In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l’esame del relative domande entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5.  Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il Capo settore urbanistica provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti  ai sensi  del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca é comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di competenza.

6.  La mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità darà luogo alle sanzioni previste dalla legge.

7.  La dichiarazione di abitabilità e di agibilità degli edifici è necessaria  per poter utilizzare tutti gli edifici  con destinazione residenziale situati  nel territorio comunale.

8.  Inoltre, salvo che non sia applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 15 della legge 28.01.1977 n.10 così come sostituito dall’art. 2 della legge n° 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere rilasciata a fabbricati e ad unità immobiliari:

·         non autorizzati in tutto  o in parte da Concessione;

·         destinati anche di fatto in tutto in parte a funzione differente da quella determinata dalla Concessione;

·         sostanzialmente difformi dalla Concessione.

9.   La dichiarazione di abitabilità e di agibilità non  può mai essere rilasciata se la  costruzione viola disposizioni igienico-sanitarie e norme urbanistiche intese a rimuovere le cause di insalubrità.

10. Il Capo settore urbanistica, entro sessanta (60) giorni dalla richiesta della licenza d’uso, ove si riscontri l’impossibilità di rilasciarla, deve notificare all’interessato avviso con l’indicazione delle opere e degli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione, prefiggendo un termine non inferiore a novanta (90) giorni e non superiore a centoventi (120) giorni per l’esecuzione.

11. Trascorso il termine assegnato il Capo settore urbanistica notificherà, entro i successivi novanta giorni diniego motivato.

 

 

 

 

art.50

     Lavori non ultimati in termine utile

    Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario può presentare istanza diretta ad ottenere una nuova Concessione; in tal caso la nuova Concessione concerne la parte  non ultimata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

- INDICE GENERALE -

 

 

TITOLO I    

Disposizioni Generali

 

     Capo I

     Norme Preliminari

   Art. 1  Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio            pag. 1

   Art. 2  Osservanza del regolamento edilizio                           pag. 2

 

    Capo II

     Commissione Edilizia

    Art. 3  Attribuzioni della Commissione Edilizia                        pag  3

    Art. 4  Composizione delle Commissione Edilizia                     pag. 3

    Art. 5  Indennità e rimborso spese                                          pag. 3

    Art. 6  Funzionamento della Commissione Edilizia                       pag. 3

 

    Capo III

     Definizione delle categorie di intervento

    Art. 7  Interventi edilizi diretti                                                pag. 3

    Art. 8  Nuove costruzioni: interventi edilizi con piano

              di lottizzazione                                                          pag. 4

Art. 9  Opere soggette a Concessione Edilizia                            pag. 5

    Art.10 Opere per le quali é prescritta l’autorizzazione             pag. 6       Art.11 Opere non soggette a Concessione autorizzazione o

              Comunicazione                                                         pag. 8

    Art.12   Manutenzione ordinaria                                             pag. 9

    Art.13   Manutenzione Straordinaria                                        pag. 11

    Art.14   Restauro e risanamento conservativo                           pag. 13

    Art.15   Ristrutturazione edilizia                                              pag. 15

    Art.16   Ristrutturazione urbanistica                                        pag. 15

    Art.17   Opere interne                                                           pag. 16

    Art.18   Interventi relativi a pertinenze                                     pag. 18

    Art.19   Interventi diversi o per opere minori                            pag. 19

    Art.20   Interventi per manufatti provvisori                              pag. 20

    Art.21   Impianti di telefonia radiomobile e similari                 pag. 21

    Art.22   Demolizioni                                                          pag. 21

    Art.23   Costruzioni precarie e semipermanenti                         pag. 22

    Art.24   Lavori eseguibili d’urgenza                                         pag. 22

    Art.25   Edicole funerarie, tombe a sarcofago                             pag. 23

 

    Capo IV

     Concessione Edilizia e Autorizzazione

    Art.26  Domanda di Concessione edilizia                               pag. 25

 

 

    Art.27  Elaborati tecnici a corredo dell’istanza di

               Concessione Edilizia                                                  pag. 27

    Art.28  Istruttoria preliminare dei progetti                                 pag. 35

    Art.29  Concessione Edilizia                                                   pag. 37

    Art.30  Rilascio della Concessione Edilizia                                  pag. 39

    Art.31  Efficacia della Concessione Edilizia                                 pag. 39

    Art.32  Validità, decadenza, rinnovo, proroga e revoca

                della Concessione Edilizia                                       pag. 39

    Art.33  Controllo partecipativo                                                pag. 41

    Art.34  Deroghe                                                                  pag. 41

    Art.35  Responsabilità                                                           pag. 41

Art.36  Autorizzazione: domanda,documentazione,

           validità e rinnovo                                                     pag. 41

 

 

    Capo V

     Strumenti attuativi e Regolamento Edilizio

    Art.37  Certificato di destinazione urbanistica                        pag. 48

    Art.38  Piani di lottizzazione                                                   pag. 49

    Art.39  Contenuti principali della Convenzione

       delle lottizzazioni                                                       pag. 52

    Art.40  Opere di urbanizzazione eseguite dal concessionario     pag. 53

    Art.41  Cessione al Comune delle opere di urbanizzazione

               eseguite per convenzione                                           pag. 54

    Art.42  Piani di lottizzazione per complessi insediativi

              chiusi ad uso abitativo                                                pag. 54

       

    Capo VI

     Destinazioni d’uso e varianti

    Art.43  Destinazioni d’uso                                                  pag. 55

    Art.44  Interventi di variazione della destinazione d’uso               pag. 56

    Art.45  Varianti in corso d’opera                                             pag. 58

 

    Capo VII

     Procedure, controlli e regole per il cantiere

    Art.46 Richiesta e consegne di punti fissi:                

              verifica del perimetro delle costruzioni                           pag. 58

Art.47  Inizio dei lavori                                                      pag. 59

    Art.48  Controllo sull’esecuzione dei lavori e

               vigilanza delle costruzioni                                            pag. 60

    Art.49  Ultimazione dei lavori e dichiarazione di

               abitabilità e di agibilità                                            pag. 62

    Art.50  Lavori non ultimati in termine utile                            pag. 64